Cassazione Penale, Sentenza n. 4349/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto la domanda di restituzione in termini per la presentazione dell'istanza di rescissione della sentenza del Tribunale di Como del 22/12/2020 (confermata in appello il 19/05/2022). Il difensore del ricorrente ha dedotto che la tardività fosse giustificata dalle difficoltà di reperimento dei fascicoli presso le cancellerie (Tribunale di Como e Corte d'appello di Milano), aggravate dall'esecuzione del provvedimento di carcerazione il 24/12/2022 e dalle festività natalizie che avrebbero impedito l'accesso alle cancellerie fino al 9/01/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non autosufficiente. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso giustificazioni per la restituzione in termini, dato che il condannato era venuto a conoscenza della pronuncia mediante la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione del 24/12/2022, notifica che gli avrebbe permesso di nominare un difensore e acquisire copia degli atti. La domanda di rescissione era stata inviata il 27/02/2023 (pervenuta il 28/02/2023), oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. Inoltre il ricorrente non aveva prodotto documentazione attestante le richieste rivolte alle cancellerie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Sezione afferma che un'impugnazione generica o aspecifica, che non metta in relazione le argomentazioni proprie con le ragioni espresse dal giudice censurato, è inammissibile ai sensi di questa norma.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza della sentenza; la Corte ha ritenuto che la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione costituisca conoscenza efficace che fa decorrere il termine.
Massime di principio
- La notifica dell'ordine di esecuzione (per carcerazione) è considerata conoscenza della sentenza e quindi fa decorrere i termini per impugnare o per chiedere la rescissione: da quella data occorre calcolare il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p.
- Le difficoltà pratiche nell'accesso agli atti (es. lentezza delle cancellerie, festività, detenzione) possono giustificare una richiesta di restituzione in termini solo se documentate: è necessario allegare prove concrete delle richieste rivolte alle cancellerie e degli ostacoli incontrati.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente riproporre genericamente critiche alla decisione impugnata senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- La mancata produzione di documentazione probatoria relativa agli impedimenti impede al giudice di ammettere la restituzione in termini e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Per ricorsi ritenuti infondati o inammissibili la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e irrogare somme a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
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