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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44228/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione del principio di specialità connesso alla consegna tramite mandato d'arresto europeo: sostenne di essere stato consegnato dalle autorità croate alle autorità italiane per reati diversi da quelli oggetto del presente procedimento e di non aver rinunciato al principio di specialità; perciò l'azione penale per reati anteriori e diversi sarebbe improcedibile e la sentenza impugnata nulla

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale vige un principio di "specialità attenuata": lo Stato di emissione può procedere penalmente per reati anteriori e diversi da quelli che hanno motivato la consegna purché la persona non sia privata della libertà personale durante il procedimento o in conseguenza di esso. La Corte ha richiamato la disciplina nazionale (art. 26, L. 22 aprile 2005, n. 69), la Decisione-Quadro 2002/584/GAI e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Leymann e Pustovarov C-388/08) che consentono l'incriminazione e la condanna in tali limiti. Nel caso concreto il ricorrente era detenuto in relazione ai reati che avevano giustificato la consegna e non risultava essere stato privato della libertà per i reati del presente procedimento: pertanto non è stata riconosciuta l'improcedibilità invocata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato d'arresto europeo)

    Il primo comma dell'art. 26 prevede: "La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale"

    L'art. 26 recepisce il principio di specialità ma ammette eccezioni: è possibile procedere per reati diversi anteriori se non comportano privazione della libertà; occorre consenso dello Stato di esecuzione per esecuzione di pene o misure che privino della libertà (ampliamento dell'autorizzazione)

  • Decisione-Quadro 2002/584/GAI del Consiglio (mandato d'arresto europeo)

    Stabilisce il principio di specialità con le eccezioni, tra cui la possibilità di procedere senza assenso quando il procedimento non comporta misure restrittive della libertà; prevede la necessità di ottenere assenso per l'esecuzione di pene o misure privative della libertà

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Leymann e Pustovarov, C-388/08 (1/12/2008)

    Conferma che lo Stato di emissione può incriminare e condannare la persona consegnata per reati diversi purché non sia applicata alcuna misura restrittiva della libertà durante il procedimento o in conseguenza di esso; se è necessaria una misura restrittiva va richiesto e ottenuto l'assenso dello Stato di esecuzione

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (1969)

    Richiamata dal ricorrente come fonte sovranazionale; la Corte non ha ritenuto fondante la censura rispetto alla interpretazione fornita dalla normativa UE e dalla giurisprudenza comunitaria

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale

    Richiamate pronunce: Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011 (Caiazzo); Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016 (Bertoni); Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014 (Bindi); Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017 (Cascarino); Corte costituzionale, sent. n. 143/2008

    Giurisprudenza consolidata che ha elaborato il principio della "specialità attenuata" e confermato l'orientamento della Corte di Giustizia: è ammissibile procedere per reati anteriori e diversi purché non si applichino misure restrittive della libertà senza il necessario consenso

Massime di principio

  • La consegna tramite mandato d'arresto europeo non impedisce automaticamente di procedere in Stato di emissione per reati anteriori e diversi: la regola è temperata se il procedimento non comporta privazione della libertà personale durante o in conseguenza del processo
  • Se per i reati diversi si intende applicare o eseguire misure che privano della libertà (detenzione, esecuzione pena), è necessario ottenere l'assenso dello Stato di esecuzione (ampliamento dell'autorizzazione)
  • La difesa che invoca il principio di specialità deve sollevarlo tempestivamente nel corso del procedimento; l'opposizione tardiva rischia di essere inammissibile
  • Va verificato concretamente se eventuali misure restrittive applicate durante il procedimento siano effettivamente giustificate dai reati contenuti nel mandato di consegna o derivino dai reati oggetto del nuovo procedimento
  • In sede difensiva, se si ritiene violato il principio di specialità e sia stata comunque imposta una misura restrittiva per i reati oggetto del nuovo procedimento, occorre richiedere l'intervento dell'autorità competente per ottenere l'annullamento della misura o l'autorizzazione dello Stato di esecuzione; in difetto, è probabile il rigetto della censura

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