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Sentenza

Sentenza n. 9557/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento per quanto di ragione, dei seguenti atti: 1) la delibera A.g.com. n. 23/23/Cons, con i relativi allegati, adottata nella seduta dell’08.02.2023 e pubblicata sul sito web della medesima Autorità il 28.02.2023, non notificata, recante “Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali”; 2) ogni altro atto al predetto antecedente, conseguente, connesso, presupposto o successivo, ivi inclusa, ove occorrer possa, la delibera n. 251/22/Cons;

Giustizia amministrativa202307570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 23/23/CONS recante disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, nonché gli atti connessi e presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 23/23/CONS e, ove occorrente, la delibera n. 251/22/CONS, deducendo violazione dei principi di tutela della concorrenza, tutela dell’utenza, parità di trattamento e non discriminazione; eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 98-sexdecies, 3, 4 e 72 del d.lgs. n. 207/2021; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; nonché violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981. Con un ulteriore motivo, proposto in via cautelativa, ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 e dell’art. 24 Cost. La controversia riguardava la nuova disciplina regolatoria della qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali, adottata dall’AGCOM dopo una consultazione pubblica alla quale la ricorrente aveva partecipato con contributi, audizione e riscontro a richieste di chiarimenti. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente depositata il 23 aprile 2026. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità dedotti contro la delibera AGCOM, né è stata pronunciata una valutazione sulla fondatezza delle censure relative alla concorrenza, alla proporzionalità, alla motivazione, all’istruttoria o all’applicazione della legge n. 689/1981. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria tenuta in modalità telematica per lo smaltimento dell’arretrato.

  • art. 98-sexdecies d.lgs. n. 207/2021

    Indicato quale disposizione del Codice delle comunicazioni elettroniche posta dalla ricorrente a fondamento delle censure contro la disciplina AGCOM sulla qualità dei servizi.

  • artt. 3, 4 e 72 d.lgs. n. 207/2021

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi e alla disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 3 legge n. 689/1981

    Richiamato dalla ricorrente per contestare, anche in via cautelativa, la disciplina impugnata; la censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale; il giudice non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo impugnato.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti quando il giudice non ravvisi ragioni per una diversa regolazione.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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