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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03833/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale. La società conduttrice era stata condannata in primo grado al pagamento di canoni non corrisposti; in appello aveva contestato tale condanna deducendo, da un lato, che i costi sostenuti per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile dovevano gravare sui locatori e potevano essere compensati con i canoni dovuti, anche in base all'art. 9 del contratto; dall'altro, che vi era stato un accordo di compensazione delle somme relative ai lavori con il canone 2013. La società aveva inoltre contestato la gravità dell'inadempimento a fini risolutori, l'omessa detrazione del 50% dell'imposta di registro per gli anni 2015-2017 che assumeva rimborsabile dai locatori, e il rigetto della domanda risarcitoria per danni asseritamente derivati dalla caduta di alberi nel giardino accessorio all'immobile locato. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: violazione delle norme sulla locazione, sulle obbligazioni e sull'ermeneutica contrattuale e omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento; violazione dell'art. 664 c.p.c. per mancata detrazione di somme dovute a titolo di imposta di registro; violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per il diniego del risarcimento dei danni da caduta di alberi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto ai motivi sull'interpretazione del contratto, la Corte ha affermato che il ricorrente si era limitato a proporre una lettura alternativa della clausola contrattuale senza indicare una concreta violazione dei canoni ermeneutici. Quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha ricordato che è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori; inoltre ha osservato che, nella specie, trattandosi di sentenza d'appello confermativa, quel vizio non era comunque deducibile nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c. Il terzo motivo, nella parte riferita a un asserito errore materiale o revocatorio, è stato ritenuto comunque non proponibile con ricorso per cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 658 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione; la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto e non la norma.

  • art. 664 c.p.c.

    Invocato per contestare la mancata detrazione di somme dovute; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a contestare l'apprezzamento delle prove/documenti.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del conduttore, ma la censura è stata qualificata come contestazione della ricostruzione dei fatti e non come vera violazione di legge.

  • art. 1575 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che non fosse dedotta una violazione della norma in sé, bensì una diversa lettura del rapporto e delle prove.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Richiamati per denunciare l'interpretazione del contratto; la Corte ha affermato che il ricorso non indicava una concreta violazione dei canoni ermeneutici, ma proponeva una interpretazione alternativa inammissibile in cassazione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione autonoma, poiché la doglianza era diretta alla ricostruzione del fatto e dell'assetto contrattuale.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per sostenere la compensazione; la Corte ha ritenuto che il motivo implicasse una rivalutazione del merito e delle prove sull'esistenza dell'accordo compensativo.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1241 c.c. in tema di compensazione; nessuna violazione è stata riconosciuta, perché la censura era fattuale.

  • art. 1252 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che fosse stata dedotta una falsa applicazione della norma, trattandosi di contestazione dell'accertamento in fatto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato sul presupposto della risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura, poiché verteva sulla gravità dell'inadempimento accertata dal giudice di merito.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è stata accolta alcuna doglianza sulla sua applicazione, perché il motivo tendeva a una diversa valutazione del comportamento contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per la domanda risarcitoria; la Corte ha ritenuto che il diniego del risarcimento fosse censurato solo attraverso una diversa lettura delle prove, non per reale violazione di norma.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato per la responsabilità da cose in custodia in relazione alla caduta degli alberi; la censura è stata dichiarata inammissibile per il suo contenuto sostanzialmente fattuale.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o sussunzione della fattispecie astratta, mentre il vizio motivazionale postula l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito usare il n. 3 per contestare la ricostruzione del fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di sentenza d'appello confermativa, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile nei termini prospettati.

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l'onere di specifica indicazione del fatto storico omesso e dei dati processuali da cui risulta.

  • art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l'onere di deposito e specifica localizzazione degli atti rilevanti ai fini del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in una censura di violazione di legge: il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della norma o l'erronea sussunzione di fatti incontroversi, non la disputa sulla verità del fatto.
  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo indicando specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo, non mediante una mera proposta interpretativa alternativa.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado, i limiti alla deducibilità del vizio motivazionale sono particolarmente stringenti e impediscono comunque di ottenere una nuova valutazione del merito.
  • L'allegazione di un errore materiale o revocatorio non può essere coltivata con il ricorso per cassazione se si traduce, in realtà, nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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