Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordine di carcerazione emesso il 21/03/2025 per l'esecuzione della sentenza irrevocabile del 25/06/2024 (condanna a 3 anni di reclusione e 96.667,00 euro di multa). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 175 c.p.p., sostenendo che il processo di cognizione si era svolto senza che lo stesso avesse mai avuto consapevolezza della sua pendenza e che il difensore di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio, non lo aveva informato dello sviluppo del procedimento, con la conseguenza — secondo il ricorrente — dell'illegittimità dell'ordine di carcerazione
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in presenza di dubbi sull'eseguibilità o sulla legittimità del titolo esecutivo, il condannato doveva rivolgersi preventivamente al giudice dell'esecuzione (competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 655 e 665 c.p.p.). Solo dopo la decisione del giudice dell'esecuzione sarebbe stato possibile proporre ricorso per cassazione avverso l'eventuale provvedimento di quest'ultimo. Poiché il ricorrente non aveva adito il giudice dell'esecuzione (la Corte di appello di Trieste), il ricorso diretto alla Cassazione è stato ritenuto ammissibilmente improcedibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato nella deduzione del ricorrente come norma di riferimento per censurare violazioni di legge e vizio di motivazione dell'ordine di carcerazione; nella decisione appare come elemento richiamato ma la Corte sottolinea che la via procedurale corretta per contestare l'ordine di esecuzione è rivolgersi al giudice dell'esecuzione
art. 655 cod. proc. pen.
Indica le regole sull'esecuzione dei provvedimenti penali; la Corte lo usa per affermare che gli organi dell'esecuzione devono interpretare il dispositivo della sentenza irrevocabile per individuare la frazione sanzionatoria eseguibile e che il giudice dell'esecuzione è competente a dirimere eventuali questioni
art. 665 cod. proc. pen.
«Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato». "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello"
La Corte interpreta e applica la norma per stabilire quale sia il giudice dell'esecuzione competente (nel caso di specie la Corte di appello di Trieste), affermando che spetta a tale giudice risolvere le questioni sull'eseguibilità del titolo e che solo dopo il suo pronunciamento è proponibile il ricorso per cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende (3.000 euro) in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se si contesta la legittimità o l'eseguibilità di un ordine di carcerazione basato su una sentenza irrevocabile, il rimedio immediato deve essere rivolto al giudice dell'esecuzione competente (art. 665 c.p.p.), non direttamente alla Cassazione
- La sentenza irrevocabile ha efficacia dichiarativa; gli organi dell'esecuzione devono interpretarne il dispositivo per quantificare e individuare la parte eseguibile della pena
- Solo dopo essersi rivolti al giudice dell'esecuzione e aver ottenuto un provvedimento su tali questioni è possibile impugnare in Cassazione la decisione del giudice dell'esecuzione
- L'assenza di conoscenza del procedimento da parte del condannato non exonera dall'osservare il corretto percorso impugnatorio: la via esecutiva è quella prevista dagli artt. 655 e 665 c.p.p.
- In pratica, se si riceve un ordine di carcerazione e si ritiene che sussistano vizi (mancata notifica, errore nella quantificazione della pena, questioni di competenza), va presentata istanza o reclamo al giudice dell'esecuzione per ottenere la riesamina e l'eventuale sospensione dell'esecuzione; solo dopo l'esito di tale intervento si potrà valutare il ricorso per Cassazione
- È opportuno documentare tempestivamente eventuali mancate comunicazioni al difensore o mancata notificazione per rafforzare la richiesta al giudice dell'esecuzione e per eventuali misure cautelari
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