Sentenza del 14/01/2016 n. 74 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notifica al portiere - Alternatività rispetto alla consegna nelle mani di persona di famiglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di euro 330.329,92 versati per liberare un immobile da un’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione. Contestava la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento e di due cartelle di pagamento, sostenendo in particolare che la consegna al portiere fosse irrituale perché non preceduta dalla ricerca di familiari, conviventi o addetti alla casa e, in alcuni casi, non seguita dalla raccomandata informativa. Chiedeva quindi di dichiarare non dovute le somme pagate.
La decisione
La Commissione ha rigettato l’appello del contribuente e accolto l’appello incidentale di Equitalia Sud. Ha stabilito che, per la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la consegna al portiere è alternativa rispetto alla consegna a persone di famiglia o addette alla casa e non richiede la preventiva ricerca di tali soggetti. Ha quindi ritenuto regolare la notifica della cartella per euro 137.439,02; non essendo stata tempestivamente impugnata, non era necessario riesaminare la validità degli atti presupposti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.500 per ciascun appellato, oltre IVA e accessori per Equitalia Sud.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile.
La consegna al portiere è modalità autonoma e alternativa rispetto alla consegna a un familiare, convivente o addetto alla casa; per la notifica della cartella non è quindi necessaria la preventiva ricerca di tali persone.
Art. 139 codice di procedura civile
Le formalità relative alla ricerca prioritaria di familiari, conviventi o addetti alla casa riguardano la notificazione degli atti giudiziari secondo la disciplina ordinaria, ma non si applicano nello stesso modo alla notifica della cartella regolata specificamente dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
Art. 156 codice di procedura civile
La sentenza di primo grado aveva ritenuto eventualmente sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione del ricorso; la Commissione d’appello ha tuttavia deciso la controversia principalmente affermando la regolarità originaria della notifica.
Legge n. 248 del 2006
È richiamata per la disciplina temporale dell’invio della seconda raccomandata informativa nei casi di consegna al portiere, secondo la normativa applicabile al periodo considerato.
Art. 2700 codice civile
L’avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni dell’ufficiale postale, compresa l’avvenuta consegna al soggetto individuato come legittimato alla ricezione.
Massime di principio
- Nella notifica di una cartella di pagamento disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la consegna al portiere può essere valida anche senza la preventiva ricerca di familiari, conviventi o addetti alla casa.
- La disciplina speciale della cartella di pagamento prevale sulle formalità generali dell’art. 139 c.p.c. quando le modalità di consegna sono espressamente regolate dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
- Occorre verificare, in base alla data della notifica, l’eventuale obbligo di invio della raccomandata informativa successiva alla consegna al portiere e la normativa temporaneamente applicabile.
- La consegna diretta tramite raccomandata può perfezionare la notifica quando l’avviso di ricevimento documenta la consegna al domicilio del destinatario a una persona legittimata, anche se le sue generalità o la firma risultano poco leggibili, salvo contestazione specifica dell’attestazione dell’ufficiale postale.
- Se una cartella non viene tempestivamente impugnata, possono diventare preclusive le contestazioni relative agli atti presupposti, soprattutto quando la notifica della cartella è ritenuta regolare.
- Per contestare efficacemente una notifica non basta affermare genericamente l’irregolarità: è necessario individuare la specifica formalità omessa, la disciplina vigente alla data della notifica e l’eventuale concreta incidenza sul diritto di difesa.
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