Cassazione Civile, Ordinanza n. 15391/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra vicini sulle rispettive opere edilizie e sul rispetto delle norme di vicinato. Durante il giudizio di primo grado, i proprietari del fondo limitrofo avevano innalzato sul proprio lastrico solare un muro fino a metri 3,65, schermando di fatto la veduta che prima era esercitabile dal lastrico dei vicini. I ricorrenti avevano reagito con azione possessoria e con domande petitorie volte alla demolizione del lastrico/manufatto per eliminare la veduta. La Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, ha ritenuto legittimo non ordinare la demolizione del lastrico perché la misura alternativa dell'innalzamento del muro aveva già eliminato la veduta; ha inoltre escluso rilievo alla dedotta abusività edilizia del manufatto e alla mancata autorizzazione del Genio civile, affermando che ciò rileverebbe solo in sede amministrativa e che mancava prova di un concreto pericolo per la stabilità dell'edificio dei ricorrenti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice individuato d'ufficio una misura diversa da quella domandata; difetto di motivazione sulla idoneità del muro a eliminare la veduta; violazione dell'art. 885 c.c., dell'art. 2697 c.c. e della normativa antisismica (l. n. 1684/1962 e l. n. 64/1974), oltre a omesso esame della CTU, per non aver considerato che il muro era stato realizzato senza il nulla osta del Genio civile e che ciò assumeva rilievo ai fini della riduzione in pristino; infine, erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla normativa antisismica. Ha affermato che il giudice di merito, nelle controversie sulle distanze legali, può e deve pronunciarsi anche sul rispetto delle prescrizioni antisismiche, pure in assenza di specifica domanda; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello ha erroneamente svalutato la mancanza del nulla osta del Genio civile senza considerare che dagli atti emergeva una necessaria verifica di stabilità del muro e che il Comune aveva subordinato la sanatoria proprio a quel nulla osta. Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare il preteso superamento del petitum; la censura resta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro del difetto di motivazione lamentato in ricorso; censura assorbita
art. 885 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina del muro sul confine e alla lamentata mancata pronuncia della Corte d'appello
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova rispetto alla lesione dedotta e alla normativa antisismica
legge 25 novembre 1962, n. 1684
nelle zone sismiche impone il preavviso e il deposito del progetto; la Corte afferma che la sua violazione può rilevare in giudizio civile e che il giudice deve valutarne gli effetti anche senza domanda specifica
legge 2 febbraio 1974, n. 64
richiamata come normativa antisismica rilevante ai fini della legittimità dell'opera e della possibile riduzione in pristino
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto nei motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di omesso esame delle risultanze istruttorie
Massime di principio
- Nelle controversie tra proprietari confinanti il giudice, quando è chiamato a decidere sulla legittimità di un'opera rispetto alle distanze legali, deve considerare anche il rispetto della normativa antisismica pertinente, pur in assenza di una specifica domanda di parte.
- La violazione delle prescrizioni antisismiche non è irrilevante nei rapporti di vicinato: può giustificare la riduzione in pristino quando sia accertata una concreta compromissione dell'integrità materiale del bene o una situazione di pericolo attuale.
- Ai fini della tutela civile, la mancanza del nulla osta del Genio civile non può essere liquidata come mero profilo formale se dagli atti risulta la necessità tecnica di quel controllo per la stabilità dell'opera.
- Quando il giudice di merito omette di valorizzare risultanze istruttorie decisive, come la CTU e gli atti amministrativi che subordinano la sanatoria a un'autorizzazione tecnica, la motivazione sulla legittimità dell'opera può essere censurata in cassazione.
- Se una censura di merito viene accolta con rinvio, le statuizioni sulle spese dei gradi precedenti restano assorbite e dovranno essere nuovamente regolate dal giudice di rinvio.
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