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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12759/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: la corte d'appello non ha preso in esame né motivato circa le deduzioni difensive contenute nella nota del 19/04/2024. Tale omissione integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. La sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa e carente motivazione della sentenza di appello circa specifici motivi nuovi trasmessi via PEC il 19/04/2024 dalla difesa: richiesta di esclusione delle aggravanti contestate, conseguente procedibilità a querela per i reati di lesioni e minaccia, difetto di imputabilità e mancanza dell'elemento soggettivo, nonché declaratoria di estinzione del reato ex art. 131-bis cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    L'omessa valutazione in motivazione di deduzioni difensive rilevanti configurano una nullità generale a regime intermedio; tale vizio può essere dedotto come motivo di cassazione e giustifica l'annullamento con rinvio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma è stata invocata dalla difesa come causa di estinzione del reato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la relativa deduzione non sia stata esaminata dai giudici d'appello e pertanto debba essere valutata nel nuovo giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Se la difesa presenta 'motivi nuovi' o documenti importanti (anche via PEC) questi devono essere esaminati e specificamente richiamati nella motivazione della sentenza d'appello; la mancata esamina può determinare nullità e annullamento.
  • La deduzione che contesta aggravanti o la procedibilità d'un reato (querela vs perseguibilità d'ufficio) deve essere affrontata espressamente dal giudice: l'omessa valutazione è un vizio di legittimità.
  • Le eccezioni relative all'imputabilità, all'elemento soggettivo del reato o all'estinzione del reato (es. art. 131-bis) richiedono un'istruttoria e una motivazione puntuale; in mancanza la decisione è annullabile in Cassazione.
  • La tempestività della deduzione è importante: l'omissione può essere dedotta in Cassazione come primo atto utile e giustifica l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • In ipotesi di annullamento parziale per carenza motivazionale il rinvio è ad altra sezione della Corte d'appello per garantire un nuovo, completo esame delle questioni non valutate.

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