Sentenza n. 1084/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del verbale di scrutinio finale 2° Quadrimestre del Consiglio di Classe del -OMISSIS- e relativi allegati riferito all’anno scolastico 2023/2024, attestante la non ammissione della minore -OMISSIS--OMISSIS- alla frequenza della classe successiva 3° sez. -OMISSIS-della scuola secondaria di primo grado Scuola Media -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale; - della valutazione finale pubblicata in data -OMISSIS- ove l’''alunna risulta aver riportato nelle materie Italiano, Storia, Spagnolo e Matematica una valutazione 5/10.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità della non ammissione scolastica né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'esito processuale della controversia.
Atto impugnato: Verbale di scrutinio finale del secondo quadrimestre e valutazione finale recante la non ammissione della studentessa alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado, con votazioni pari a 5/10 in Italiano, Storia, Spagnolo e Matematica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una studentessa minorenne, hanno impugnato il verbale di scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2023/2024, gli atti connessi e la valutazione finale che aveva comportato la non ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 9 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri dati idonei a identificarli.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, ove il giudice la ritenga coerente con l'esito processuale della controversia.
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