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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20886/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caruso impugnava la condanna per il reato ex art. 377 c.p. sostenendo: (1) manifesta illogicità nel ritenere integrato il reato perché le pressioni erano dirette a far recarsi Pettinato dalla Polizia giudiziaria senza delega del Pubblico Ministero e, in ogni caso, non sarebbe sorta la qualità di "testimone" (soprattutto in rito abbreviato), per cui non sarebbe configurabile il reato che sarebbe relativo a dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria o delegata; richiamava anche la sentenza Corte cost. n. 60/1995 per sostenere che non esiste reato di false dichiarazioni alla Polizia giudiziaria. (2) vizio di motivazione nella negativa della sospensione condizionale della pena: il Tribunale aveva formulato una prognosi favorevole, e la negazione in appello sarebbe avvenuta solo perché l'imputato aveva già fruito due volte della sospensione, con violazione del divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il reato ex art. 377 c.p. richieda che la vittima abbia formalmente la qualità di testimone o che la dichiarazione sia resa esclusivamente a un'autorità formalmente delegata: l'art. 377 tutela la funzione giudiziaria anticipatamente e punisce condotte di pressione o minaccia idonee, anche potenzialmente, a determinare la ritrattazione di dichiarazioni accusatorie rese in fase di indagine o in prospettiva del dibattimento. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato la negativa alla sospensione condizionale con valutazioni sulla personalità e sulla pericolosità concreta del ricorrente e non avendo la decisione del Tribunale sul punto formato oggetto di impugnazione dal Pubblico Ministero non si è configurata una reformatio in peius irragionevole. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 377 cod. pen.

    Il delitto di "intralcio alla giustizia" (ex art. 377 c.p.) punisce comportamenti di pressione, minaccia o promessa di utilità diretti a determinare la ritrattazione di dichiarazioni accusatorie rese in fase di indagine preliminare o in prospettiva del dibattimento. Si tratta di un delitto di pericolo: rileva la potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo, non l'effetto concretamente prodotto né la formale qualità di "testimone" della vittima.

  • legge 16 marzo 2006, n. 146

    Ha sostituito la precedente figura della subornazione modificando il nomen juris e ampliando la tutela per includere anche comportamenti di violenza o minaccia oltre alla promessa/offerta di utilità, mantenendo la natura di reato di pericolo volto a tutelare anticipatamente l'amministrazione della giustizia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 60 del 1995

    Richiamata dalla difesa per sostenere che non esisterebbe reato di false dichiarazioni alla Polizia giudiziaria; la Corte di cassazione non ha ritenuto decisiva tale richiamo rispetto all'applicazione dell'art. 377, ritenendo che la norma punisca anche pressioni volte a influenzare dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, anche se raccolte dalla polizia giudiziaria.

  • art. 513 cod. pen. (richiamato dalla difesa)

    Richiamato dalla difesa nel ragionamento difensivo (lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non assunte su delega), ma la Corte ha ritenuto che tale profilo non escluda l'applicabilità dell'art. 377 quando sussista la potenziale idoneità a ostacolare l'accertamento della verità nelle indagini.

Massime di principio

  • L'art. 377 c.p. si applica anche quando la condotta intimidatoria o di persuasione è diretta verso persone che hanno reso dichiarazioni in sede di indagine preliminare, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di testimone e indipendentemente dal fatto che la dichiarazione sia stata resa alla polizia giudiziaria senza delega del P.M.: conta la potenziale idoneità della condotta a determinare la ritrattazione.
  • Il reato è di pericolo: non è necessario provare che la pressione abbia effettivamente determinato la ritrattazione, è sufficiente che la condotta fosse, ex ante, idonea a produrre tale effetto.
  • Il fatto che il procedimento sia stato celebrato con rito abbreviato non esclude in linea di principio la configurabilità dell'intralcio alla giustizia, poiché l'assetto formale del processo non annulla la tutela penale delle dichiarazioni rese in fase di indagine.
  • La negazione della sospensione condizionale della pena può essere motivata dalla valutazione concreta della personalità e della pericolosità del condannato: la Corte d'appello può riformulare la prognosi sulla recidiva purché la valutazione sia motivata e non configuri un peggioramento illegittimo della posizione del ricorrente in violazione del divieto di reformatio in peius (che tuttavia non opera quando l'appello non è proposto dal pubblico ministero).
  • Nel proporre ricorso contro condanne per intralcio alla giustizia, la difesa dovrà valutare che obiezioni formali circa la mancanza di delega delle indagini alla polizia o la mancata qualificazione formale di "testimone" difficilmente escludono la rilevanza penale se sussiste la potenziale idoneità della condotta a turbare l'accertamento giudiziario.
  • Le valutazioni sulla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) richiedono un confronto puntuale con la motivazione di merito: la mera enunciazione di precedenti benefici non è automaticamente sufficiente a imporre la concessione, se vi sono elementi concreti ostativi valutati dal giudice.

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