Cassazione Civile, Ordinanza n. 29168/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e dell'accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., senza condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società produttrice e venditrice di macchine movimento terra conveniva in giudizio un'altra società chiedendo la restituzione di una pala gommata e il risarcimento del danno per l'utilizzo del bene senza titolo. La convenuta resisteva contestando, da un lato, che la proprietà del mezzo fosse già coperta da giudicato favorevole all'attrice e, dall'altro, di aver ricevuto il bene dall'attrice, sostenendo invece che i rapporti fossero intercorsi con un diverso soggetto. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello riformava la decisione, escludendo l'esistenza di un giudicato sulla proprietà del bene in capo all'attrice. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla controparte, dichiarando di avere definito la lite transattivamente e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla proposta di definizione camerale del ricorso come inammissibile, poi superata dalla successiva rinuncia.
la rinuncia al ricorso è valida se rituale e sottoscritta anche dalla controparte che la accetta.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale al ricorso e relativa accettazione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, senza condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio anche se il ricorso era già stato assegnato alla trattazione nel merito.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione non è necessario esaminare i motivi di ricorso quando intervenga una valida rinuncia alla prosecuzione del processo.
- La rinuncia accettata produce l'estinzione del processo di cassazione e, in assenza di diverse statuizioni, esclude la condanna alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29084/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29090/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29093/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29094/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29097/2024 del 12/11/2024
- ordinanza_civile · 12 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29098/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →