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Sentenza

Sentenza n. 3083/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 2604/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202507389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP occupato senza titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di regolarizzazione dell'occupazione di un alloggio ERP. Con il primo motivo ha sostenuto che, decorso il termine previsto per la definizione dell'istanza, si fosse formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 l. 241/1990, ritenendo non applicabile l'esclusione prevista dal comma 4. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione, lamentando che il diniego non avesse considerato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Con il terzo motivo ha contestato il merito del diniego, sostenendo di avere dimostrato, mediante dichiarazioni sostitutive e altri elementi, di occupare l'alloggio anteriormente al 20 novembre 2006, requisito temporale previsto dalla disciplina regionale sulla regolarizzazione delle occupazioni senza titolo. Ha inoltre contestato che tale requisito potesse essere provato esclusivamente attraverso i mezzi indicati dalla legge regionale e ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale.

La decisione

L'appello è stato respinto ed è stata confermata la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il silenzio assenso non si applichi alle istanze di assegnazione in regolarizzazione di alloggi ERP. La regolarizzazione riguarda infatti un'occupazione abusiva già compiuta e presenta natura sostanzialmente concessoria, poiché comporta la comparazione di interessi pubblici e privati connessi alla gestione di una risorsa pubblica limitata e può incidere sulle aspettative di altri aspiranti all'assegnazione, soggetti al sistema della graduatoria. Il termine di ventiquattro mesi previsto dalla normativa regionale per la conclusione dell'istruttoria è ordinatorio o acceleratorio e la sua scadenza non produce né silenzio assenso né silenzio rigetto, potendo configurare soltanto silenzio inadempimento. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che l'amministrazione aveva comunicato il parere negativo della commissione tecnica mediante preavviso di rigetto e aveva poi specificamente spiegato nel diniego perché le osservazioni dell'interessata non fossero idonee: la normativa regionale ammette, per provare la data iniziale dell'occupazione, soltanto la certificazione anagrafica, il verbale di accertamento della polizia municipale o l'autodenuncia dell'occupante anteriore al 20 novembre 2006. Quanto al terzo motivo, il diniego è stato ritenuto legittimo perché gli elementi prodotti dall'appellante, inclusa la dichiarazione del figlio della precedente assegnataria e la prova testimoniale richiesta, non rientravano tra i mezzi di prova tassativamente previsti. Inoltre, gli accertamenti anagrafici indicavano che l'appellante risiedeva nell'alloggio soltanto dal 20 febbraio 2008, quindi oltre il termine del 20 novembre 2006. Le risultanze anagrafiche qualificate prevalgono sulle dichiarazioni sostitutive non idonee a superarle. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 241/1990

    Il silenzio assenso è [...] un modulo di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire, per silentium, un titolo abilitativo di matrice provvedimentale.

    Non si applica alle istanze di assegnazione in regolarizzazione di alloggi ERP, perché la regolarizzazione ha natura sostanzialmente concessoria, riguarda un'occupazione abusiva e richiede la ponderazione di interessi pubblici e privati su una risorsa limitata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni dell'interessato e di motivare le ragioni per cui gli elementi prodotti non siano idonei; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto.

  • art. 53 l.r. Lazio n. 27/2006

    La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006.

    La disposizione individua in modo vincolante i mezzi di prova del requisito temporale dell'occupazione e impedisce di valorizzare dichiarazioni testimoniali o sostitutive diverse da quelle espressamente previste.

  • art. 11 l.r. Lazio n. 11/2007

    I comuni [...] stabiliscono termini e modalità per l’istruttoria delle domande [...] da concludere entro ventiquattro mesi.

    Il termine per la conclusione dell'istruttoria ha carattere ordinatorio o acceleratorio; la sua scadenza non determina né silenzio assenso né silenzio rigetto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona fisica appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il silenzio assenso non si applica alle istanze di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di alloggi ERP, poiché la regolarizzazione ha natura sostanzialmente concessoria, presuppone un'occupazione abusiva e richiede la ponderazione degli interessi pubblici connessi alla gestione di una risorsa pubblica limitata e degli interessi degli altri aspiranti all'assegnazione.
  • Il termine previsto dalla normativa regionale per la conclusione dell'istruttoria sulle domande di regolarizzazione degli alloggi ERP ha natura ordinatoria o acceleratoria: la sua scadenza non produce né accoglimento tacito né rigetto tacito, ferma la possibilità di azionare la tutela contro il silenzio inadempimento.
  • Quando la disciplina della regolarizzazione di un'occupazione senza titolo individua tassativamente i mezzi per provare la data iniziale dell'occupazione, l'amministrazione deve attenersi a tali modalità e non è tenuta a valorizzare dichiarazioni testimoniali o sostitutive estranee alle categorie probatorie previste.
  • Le risultanze anagrafiche qualificate acquisite dall'amministrazione prevalgono, fino a querela di falso, su dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni incompatibili con esse, quando si tratta di accertare la decorrenza della residenza o dell'occupazione rilevante per un procedimento amministrativo.
  • Il diniego è adeguatamente motivato quando l'amministrazione, dopo il preavviso di rigetto, indica la ragione ostativa prevista dalla legge e spiega perché gli elementi prodotti nelle osservazioni procedimentali non sono idonei a dimostrarla.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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