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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49337/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso il provvedimento del Tribunale di Bologna che disponeva il sequestro di prevenzione ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159/2011. La censura è fondata sulla violazione e errata applicazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011, alla luce della modifica introdotta dalla legge n. 161/2017, che a loro avviso rende appellabili anche i provvedimenti che dispongono il sequestro di prevenzione

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato: l'art. 27, comma 1, include espressamente fra i provvedimenti da comunicare anche quelli "con i quali il Tribunale dispone (...) l'applicazione (...) del sequestro" e dispone che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"; l'art. 10, comma 1, attribuisce a tutte le parti interessate la facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello. Perciò il decreto impugnato, che aveva escluso l'appellabilità del provvedimento di sequestro, è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27

    tra i provvedimenti che devono essere comunicati agli interessati, anche quelli "con i quali il Tribunale dispone (...) l'applicazione (...) del sequestro"; e che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"

    L'art. 27 include i provvedimenti di sequestro di prevenzione tra quelli comunicabili e suscettibili di impugnazione secondo le regole dell'art. 10; pertanto il sequestro di prevenzione è appellabile davanti alla Corte d'appello

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10

    comma 1: dà facoltà a tutte le parti interessate di proporre ricorso alla Corte di appello

    L'art. 10 consente a tutte le parti interessate (ivi comprese terze interessate) di proporre ricorso alla Corte d'appello contro i provvedimenti elencati dall'art. 27, ivi compresi i provvedimenti di sequestro

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20

    Articolo citato come base normativa per il sequestro di prevenzione; il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi di questa disposizione

  • legge n. 161 del 2017

    Ha modificato il testo di riferimento (art. 27, comma 1 d.lgs. 159/2011), ampliando la possibilità di appellare anche i provvedimenti applicativi del sequestro di prevenzione rispetto al testo originario

Massime di principio

  • I provvedimenti che dispongono il sequestro di prevenzione, se espressamente inclusi dall'art. 27 d.lgs. 159/2011, sono appellabili davanti alla Corte d'appello secondo le regole dell'art. 10
  • La modifica normativa operata dalla legge n. 161/2017 va applicata per interpretare l'elenco dei provvedimenti impugnabili: decisioni basate sul testo antecedente possono risultare errate
  • Le terze interessate al procedimento di prevenzione hanno legittimazione ad impugnare i provvedimenti di sequestro mediante appello se la normativa li include tra i provvedimenti comunicabili e impugnabili
  • La mancata o errata applicazione delle disposizioni formali sull'impugnabilità è motivo di annullamento del provvedimento e rinvio per il giudizio di merito
  • In presenza di dubbi sull'impugnabilità di un provvedimento, è necessario verificare il testo vigente delle norme (anche rispetto a modifiche successive) e, se il vizio è procedurale, può essere corretto tramite annullamento e rinvio

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