Sentenza del 24/09/2019 n. 7099 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 156/2019 ACCERTAMENTO - Accertamenti bancari - Rilevanza delle risultanze ai fini dell'imponibile - Inversione dell'onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva ridotto, in via equitativa, il reddito imponibile e le somme da recuperare a tassazione. L'accertamento si fondava sulle movimentazioni dei conti correnti bancari della società, ritenute indicative di ricavi non contabilizzati derivanti da un'attività formalmente registrata in Romania ma materialmente svolta in Italia. L'Ufficio ha sostenuto che, in presenza di un accertamento bancario, spetta al contribuente dimostrare analiticamente che i movimenti non siano riferibili a operazioni imponibili. Ha inoltre fatto valere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio, trattandosi di società a ristretta base sociale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che i dati risultanti dai conti correnti fossero sufficienti a fondare l'accertamento e che i contribuenti non avessero fornito prova contraria. È stata quindi esclusa la riduzione equitativa del coefficiente di redditività applicata dai primi giudici ed è stata confermata integralmente la pretesa tributaria nei confronti della società e del socio unico. Gli appellati sono stati inoltre condannati, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500,00.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamenti bancari nel processo tributario
Nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili.
I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti costituiscono, per legge, una base probatoria sufficiente per l'Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata della natura non imponibile dei singoli movimenti; non è sufficiente una contestazione generica.
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale
Nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
La ristrettezza della compagine sociale e il reciproco controllo tra i soci possono fondare la presunzione che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci. Occorre tuttavia provare la ristretta base sociale e l'esistenza di un valido accertamento dei maggiori ricavi o utili della società.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli accertamenti bancari
Cass. n. 4589/2009; Cass. n. 25142/2009; Cass. n. 18081/2010; Cass. n. 10578/2011
La giurisprudenza richiamata conferma l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente quando l'accertamento si fonda sulle movimentazioni bancarie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla distribuzione degli utili extracontabili
Cass. n. 9519/2009; Cass. n. 29605/2011
La presunzione di distribuzione degli utili ai soci non costituisce una presunzione di secondo grado, purché siano provati sia la ristrettezza della base sociale sia il valido accertamento dei ricavi non contabilizzati della società.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si basa sui movimenti dei conti correnti, l'Amministrazione può fondare la pretesa sui dati bancari; spetta poi al contribuente dimostrare, movimento per movimento, che le somme non rappresentano ricavi o altre operazioni imponibili.
- Una spiegazione generica della provenienza delle somme o il semplice richiamo a percentuali di redditività applicate in anni precedenti normalmente non è sufficiente a superare la presunzione derivante dai dati bancari.
- In una società con un unico socio o con una compagine molto ristretta, i maggiori utili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci, purché siano effettivamente dimostrati sia l'accertamento dei maggiori ricavi societari sia la ristrettezza della base sociale.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è automatica in assenza di prova dei maggiori ricavi della società o della ristretta base sociale; tali presupposti devono essere adeguatamente accertati.
- La riduzione equitativa dell'imponibile non può sostituire la prova contraria richiesta al contribuente quando l'accertamento bancario individua specifiche movimentazioni non giustificate.
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