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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della nota p.e.c. del 20 agosto 2020 (prot. 6161/2020) con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha negato il riesame della dichiarazione di improcedibilità contenuta nella nota prot. 1013 del 3 gennaio 2020; - della nota prot. 0008370 del 30 settembre 2020 con cui il Comune di Peschici ha opposto il diniego all'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla pratica edilizia prot. 3454 del 28 novembre 2019; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. 1013 del 3 gennaio 2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha disposto la restituzione per improcedibilità circa la richiesta di parere paesaggistico vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 e ss., D.lgs. 42/2004.

Giustizia amministrativa202001266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica comunale, nota della Soprintendenza recante improcedibilità della richiesta di parere paesaggistico e successiva conferma del diniego di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo alla realizzazione di una cisterna interrata con annesso volume tecnico in un'area interessata da plurimi vincoli paesaggistici e idrogeologici. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, errore tecnico, irragionevolezza e illogicità manifesta, sostenendo che la Soprintendenza si fosse limitata a richiamare gli artt. 53, comma 2, lett. a1), e 43, comma 5, delle NTA del PPTR senza valutare puntualmente il progetto e la relazione idrogeomorfologica prodotta dalla parte. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto da parte della Soprintendenza e del Comune e per omessa valutazione delle osservazioni presentate in sede di riesame. Deduceva inoltre l'illegittimità derivata del diniego comunale rispetto ai vizi del parere della Soprintendenza. La ricorrente sosteneva anche che l'opera fosse necessaria per il rifornimento idrico del fondo e per la prevenzione degli incendi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di € 2.000,00 di spese di lite, oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite. Ha escluso il difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che la Soprintendenza aveva indicato la pluralità dei vincoli gravanti sull'area e aveva verificato la conformità dell'intervento agli artt. 53 e 43 delle NTA del PPTR. Il parere non costituiva un mero richiamo astratto alla normativa, poiché il contrasto dell'intervento con la disciplina paesaggistica derivava dalla natura dell'area e dall'applicazione di prescrizioni cogenti e inderogabili. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la relazione idrogeomorfologica di parte, poiché il divieto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. a1), è generale e preventivo e valorizza la potenzialità lesiva dell'intervento, senza richiedere la prova di un danno concreto o consentire deroghe fondate su studi autonomamente prodotti dall'istante. Quanto all'art. 10-bis della l. 241/1990, il TAR ha affermato che l'onere di comunicare i motivi ostativi grava sull'amministrazione procedente, nella specie il Comune, non sulla Soprintendenza, la cui funzione è consultiva e si esplica nei rapporti con l'amministrazione procedente. In ogni caso, la ricorrente aveva potuto interloquire mediante l'istanza di riesame e la produzione della relazione tecnica; la nota di conferma del 20 agosto 2020 aveva implicitamente ma inequivocabilmente valutato tali elementi e poteva motivare per relationem, senza una nuova analitica esposizione. La successiva pratica di sanatoria relativa al vano tecnico è stata ritenuta irrilevante, perché distinta dall'intervento oggetto del giudizio e successiva agli atti impugnati. Il diniego comunale, fondato sul parere della Soprintendenza, è stato quindi ritenuto legittimo.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    parere paesaggistico vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 e ss.

    La Soprintendenza esercita la funzione consultiva paesaggistica nell'ambito del procedimento di autorizzazione, interloquendo con l'amministrazione procedente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il parere negativo è sufficientemente motivato mediante l'indicazione dei plurimi vincoli gravanti sull'area e delle specifiche prescrizioni del PPTR ritenute ostative.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento articolato tra fase comunale e fase ministeriale, l'onere del preavviso di rigetto grava in via primaria sull'amministrazione procedente; la mancata comunicazione da parte del Comune non è imputabile alla Soprintendenza. La partecipazione comunque esercitata mediante il riesame e la produzione di documenti può escludere conseguenze invalidanti.

  • art. 53, comma 2, lettera a1), NTA del PPTR della Puglia

    La disposizione introduce un divieto generale e preventivo, fondato sulla potenzialità dell'intervento di alterare i valori paesaggistici e non sulla necessità di dimostrare un'alterazione concreta; studi geologici o idrogeomorfologici di parte non consentono deroghe al divieto.

  • art. 43, comma 5, NTA del PPTR della Puglia

    La disposizione costituisce, insieme all'art. 53, un limite cogente alla trasformabilità delle aree caratterizzate da versanti e componenti idrogeologiche.

  • art. 104, comma 2, lettera c), NTA del PPTR della Puglia

    L'eventuale superamento delle criticità derivanti dalla disciplina paesaggistica può essere perseguito mediante la procedura di revisione prevista dal piano, non attraverso una deroga ottenuta sulla base di studi autonomi prodotti dal richiedente.

Massime di principio

  • Quando un piano paesaggistico cogente prevede un divieto generale e preventivo per determinate categorie di aree o interventi, la valutazione di compatibilità deve essere condotta alla luce della potenzialità lesiva dell'opera; non è necessario dimostrare un'alterazione concreta e gli studi tecnici prodotti dal privato non possono derogare al divieto normativo.
  • È adeguatamente motivato il diniego paesaggistico che individua i plurimi vincoli gravanti sull'area e richiama le specifiche prescrizioni del piano paesaggistico incompatibili con l'intervento, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento contenuto nella relazione tecnica di parte quando tale relazione non può superare il divieto previsto dal piano.
  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica articolato in una fase comunale e in una fase consultiva ministeriale, l'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza grava in via primaria sull'amministrazione procedente e non sulla Soprintendenza, la cui funzione consultiva è rivolta all'amministrazione procedente.
  • La conferma del precedente diniego può motivare per relationem rispetto alle ragioni già espresse, purché l'amministrazione abbia considerato i nuovi elementi prodotti dall'interessato e l'esito negativo della rivalutazione risulti inequivoco.
  • La presentazione successiva di una distinta pratica edilizia o di sanatoria e le valutazioni favorevoli eventualmente intervenute in quel diverso procedimento non incidono sulla legittimità degli atti impugnati, che deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa, fattuale e istruttoria esistente al momento della loro adozione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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