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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-574/18

Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 gennaio 2019 (Estratti). — Agrochem-Maks d.o.o. contro Commissione europea. — Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva oxasulfuron – Mancato rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi. — Causa T-574/18 R

Giurisprudenza europea62018TO0574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione del regolamento di esecuzione che aveva disposto il mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron. La ricorrente non ha provato un danno grave e irreparabile, poiché il pregiudizio dedotto era sostanzialmente economico e non tale da minacciare la sua esistenza. Inoltre, il bilanciamento degli interessi è stato risolto a favore della tutela della salute pubblica, essendo stati individuati rischi che non potevano essere esclusi.

Domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 sul mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron: rigetto per assenza di urgenza e prevalenza dell’interesse alla tutela della salute pubblica

La questione giuridica

Se, ai fini dell’adozione di provvedimenti provvisori ex articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente avesse dimostrato l’urgenza e, in particolare, la gravità e irreparabilità del danno economico derivante dal mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron, nonché se il bilanciamento degli interessi dovesse prevalere a suo favore nonostante i rischi per la salute pubblica individuati dalla Commissione.

Principio di diritto

La domanda di sospensione va respinta quando il danno allegato è essenzialmente finanziario e la ricorrente non dimostra, con elementi specifici, che tale danno possa mettere in pericolo la sua esistenza prima della decisione di merito; inoltre, nei procedimenti riguardanti il mancato rinnovo di una sostanza attiva fitosanitaria, i rischi per la salute pubblica e per gli organismi identificati nell’atto impugnato prevalgono, secondo il principio di precauzione, sulle sole conseguenze economiche lamentate dall’operatore.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Mancato rinnovo dell’approvazione dell’oxasulfuron e domanda di provvedimenti provvisori

L’ordinanza riguarda un procedimento sommario ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, promosso da Agrochem-Maks d.o.o. contro la Commissione europea per ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019. L’atto impugnato disponeva il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e modificava il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Parti e contesto fattuale

La ricorrente è un’impresa con sede a Zagabria, attiva nella commercializzazione in Croazia di prodotti fitosanitari a base di oxasulfuron. La Commissione è convenuta nel procedimento cautelare. La domanda mirava a ottenere la sospensione dell’efficacia del regolamento contestato in attesa della decisione nel merito sulla legittimità dell’atto.

Parametri per la concessione dei provvedimenti provvisori

Il Presidente del Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la sospensione dell’esecuzione può essere concessa solo se il richiedente dimostra, tra l’altro, l’urgenza, ossia il rischio di subire un danno grave e irreparabile prima della sentenza di merito. Nel caso di danno di natura finanziaria, il criterio decisivo è se tale danno possa mettere in pericolo l’esistenza stessa dell’impresa.

Valutazione della gravità del danno economico

La ricorrente sosteneva che il regolamento avrebbe provocato una significativa perdita di fatturato, di utili e del suo valore commerciale, soprattutto in relazione al prodotto Laguna e a tre prodotti accessori. Il Tribunale osserva tuttavia che:

  • il danno allegato è puramente finanziario;
  • la valutazione deve tener conto delle dimensioni dell’impresa, del suo fatturato e dell’eventuale appartenenza a un gruppo;
  • nel caso di imprese operanti in mercati altamente regolamentati, perdite inferiori al 10% del fatturato non sono normalmente considerate tali da minacciare l’esistenza dell’impresa.

La ricorrente aveva indicato che le vendite di Laguna rappresentavano circa il 13,26% del fatturato e che, sommando i prodotti accessori, si superavano determinate soglie. Il Tribunale precisa però che non può essere considerato il danno asseritamente subito da imprese terze non parti del giudizio, e che la ricorrente non aveva fornito prova sufficiente per dimostrare che i prodotti accessori non potessero essere utilizzati in altro modo. Inoltre, il giudice ricorda che non è consentita un’analisi meccanica e rigida dei soli fatturati: occorre considerare le circostanze concrete, ma queste, nel caso di specie, depongono contro la gravità del danno.

Ruolo della struttura commerciale della ricorrente e del mercato regolamentato

Il Tribunale rileva che la ricorrente operava come distributore di un prodotto sviluppato da terzi, senza aver sostenuto i costi tipici di ricerca e sviluppo di un produttore. Pur escludendo che tale qualità di distributore renda agevole sostituire il prodotto vietato, il giudice sottolinea che la rete di distribuzione e la presenza sul mercato avrebbero potuto essere valorizzate per reperire nuovi prodotti sostitutivi.

È poi evidenziato che la ricorrente operava in un settore fortemente regolamentato, nel quale era prevedibile il rischio di un divieto di commercializzazione. Di conseguenza, la sua strategia commerciale avrebbe dovuto tener conto di tale rischio; in mancanza di misure idonee di prevenzione, il semplice superamento della soglia del 10% del fatturato non basta a provare la gravità del danno.

Assenza di legittimo affidamento

La ricorrente invocava anche un presunto legittimo affidamento derivante dalla relazione dello Stato membro relatore. Il Tribunale esclude tale argomento: la relazione intermedia è solo una fase del procedimento e non vincola il risultato finale deciso dalla Commissione. Inoltre, il legittimo affidamento può sorgere solo se è stato ingenerato dall’istituzione competente a adottare la decisione definitiva.

Bilanciamento degli interessi e tutela della salute pubblica

Passando alla ponderazione degli interessi, il Presidente del Tribunale osserva che il mancato rinnovo dell’approvazione si fondava sia su due aspetti che destavano serie preoccupazioni, relativi ai rischi per i lombrichi e per gli organismi acquatici, sia su sette punti di dati mancanti. Da ciò non può inferirsi l’assenza di rischi per la salute pubblica.

La ricorrente sosteneva che la sostanza fosse utilizzata da oltre vent’anni senza incidenti e che ciò escludesse rischi sanitari. Il Tribunale respinge l’argomento, rilevando che nel settore dei fitosanitari gli sviluppi scientifici possono giustificare una nuova valutazione delle sostanze alla luce di nuove conoscenze; la mera assenza di incidenti passati non elimina i rischi individuati. Le lacune informative non consentono, di per sé, di escludere il pericolo per la salute pubblica.

Limiti del controllo cautelare e principio di precauzione

Il giudice cautelare ribadisce che non gli spetta svolgere una valutazione tecnica dei dati scientifici che ecceda le sue funzioni. In sede cautelare, gli argomenti della ricorrente sulla presunta violazione dell’obbligo di motivazione o sull’insufficienza della valutazione scientifica non sono idonei a far prevalere, nel bilanciamento degli interessi, le sue tesi rispetto alle valutazioni dell’amministrazione, soprattutto quando l’atto impugnato evidenzia rischi non esclusi.

Inoltre, anche a voler ritenere dimostrata una certa urgenza economica, la prevalenza degli imperativi di tutela della salute pubblica può giustificare restrizioni con effetti economici anche rilevanti sugli operatori. Si richiama inoltre il principio di precauzione, secondo cui le istituzioni dell’Unione possono adottare misure protettive senza attendere la prova piena del rischio o della sua gravità.

Decisione

La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta e le spese sono state riservate. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto non provata l’urgenza e, comunque, ha considerato prevalenti gli interessi di salute pubblica rispetto all’interesse economico della ricorrente.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariprovvedimenti provvisoritutela della salute pubblicabilanciamento degli interessidiritto agricolo e regolazione dei pesticidi

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