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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29184/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di un dipendente assunto nel 2000 con contratto di formazione e lavoro come operatore di esercizio con mansioni di conducente di linea, del diritto alle differenze retributive per l'Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (E.R.S.) previsto dalla contrattazione collettiva del settore autoferrotranviario. La Corte d'appello aveva confermato in parte la decisione di primo grado e condannato la società al pagamento delle differenze maturate dal quinto anno antecedente la notifica dell'atto introduttivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali ex artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte territoriale interpretato l'accordo aziendale 11 luglio 2000 in modo da estendere indebitamente i principi sulla computabilità dell'anzianità ai lavoratori in formazione, senza considerare che l'E.R.S. non sarebbe legato all'anzianità ma alla confluenza di emolumenti riservati al personale a tempo indeterminato; 2) violazione degli accordi nazionali del 1995 e del 2000, sostenendo che la riforma retributiva e l'accordo aziendale avevano unificato in un solo elemento varie indennità, premi e compensi collegati a presenza e prestazione effettiva, senza alcun nesso con l'anzianità; 3) falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984 e della direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte assimilato l'E.R.S. agli aumenti periodici di anzianità. La parte resistente ha difeso la decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondati i motivi, richiamando e applicando il più recente orientamento di legittimità secondo cui le clausole collettive che, nell'ambito di una riforma degli istituti retributivi, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato non violano l'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 né introducono discriminazione, se gli emolumenti controversi sono riservati ai dipendenti già in forza con rapporto stabile e non sono collegati all'anzianità di servizio. Nel caso concreto, l'E.R.S. è stato qualificato come elemento mensile consolidato derivante dalla confluenza di voci retributive pregresse e non come istituto fondato sul mero decorso dell'anzianità. Per l'assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda del lavoratore. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo per la complessità della fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali pregresse.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione del contratto collettivo/aziendale, che la ricorrente assume essere stati violati dalla Corte territoriale

  • art. 3, comma 5, d.l. 726/1984

    la Corte afferma che le clausole collettive che distinguono tra lavoratori in formazione e personale a tempo indeterminato, nel contesto di una riforma retributiva, non violano questa disposizione

  • L. 863/1984

    norma di conversione del d.l. 726/1984 richiamata nel medesimo senso

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della disciplina applicata; la Corte esclude che nel caso si realizzi un trattamento discriminatorio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la riserva della motivazione

Massime di principio

  • Nell'ambito di una riforma degli istituti retributivi, la contrattazione collettiva può legittimamente distinguere i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal personale già stabilmente in servizio, equiparando i primi ai neoassunti, purché la disciplina non incida sul mantenimento dell'anzianità di servizio e non introduca trattamenti discriminatori.
  • Un emolumento retributivo istituito come elemento mensile consolidato, derivante dalla confluenza di pregresse voci salariali e accessorie, non va automaticamente assimilato agli aumenti periodici di anzianità se la sua fonte causale è diversa e non è direttamente collegata al solo decorso del tempo di servizio.
  • Ai fini dell'interpretazione di un accordo collettivo, occorre valorizzare la finalità complessiva della riforma retributiva e la natura delle voci confluite nel nuovo istituto, evitando di estendere oltre misura principi elaborati per fattispecie diverse.
  • Quando il giudice di merito abbia fatto applicazione di un'interpretazione non conforme ai principi consolidati di legittimità e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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