Cassazione Penale, Sentenza n. 29958/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo "errore di fatto" ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. sostenendo che la Corte di appello avrebbe quantificato la pena in modo palesemente errato avendo applicato l'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (per la fattispecie riferita all'art. 629, comma 2) e che la Corte di Cassazione avrebbe confermato tale applicazione nonostante, secondo il ricorrente, la norma richieda la consumazione del reato in presenza di ulteriori 5 persone (cioè la compresenza di più soggetti).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura non configurasse un errore di fatto ma, al più, un possibile errore di diritto, peraltro infondato, poiché l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. richiede la compresenza di "più persone", interpretata come la presenza di almeno due soggetti. La decisione è stata assunta con trattazione camerale non partecipata (ordinanza ex art. 610, comma 5-bis c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Limita l'annullamento per errore di fatto della Corte di Cassazione agli errori di percezione o sviste nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; l'errore deve consistere in una inesatta percezione di dati direttamente desumibili dagli atti e avere inciso sull'esito del provvedimento
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
L'aggravante opera quando il reato è commesso in compresenza di "più persone"; la Corte interpreta "più persone" come requisito che si realizza con la presenza di almeno due soggetti, non richiedendo un numero minimo superiore
art. 629, comma 2 cod. pen.
Norma del reato di minaccia o estorsione (richiamata nella ricostruzione della pena-base dalla Corte d'appello); utilizzata nel ragionamento sulla corretta individuazione della pena-base cui applicare eventuali aggravanti
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la trattazione camerale non partecipata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'adozione dell'ordinanza
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ristretto a sviste o inesatte percezioni di dati desumibili dagli atti: non comprende errori di valutazione giuridica o interpretazioni della norma.
- Per ottenere l'annullamento per errore di fatto è necessario dimostrare che l'inesatta percezione abbia effettivamente determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.
- Le contestazioni sulla corretta interpretazione di una aggravante (presupposti legali) configurano normalmente un profilo di diritto e non rientrano nell'errore di fatto; vanno quindi dedotte e motivate come questioni di diritto.
- L'espressione "più persone" contenuta in una aggravante penale può essere interpretata come la compresenza di almeno due soggetti; non sempre implica un numero elevato di partecipanti.
- I ricorsi manifestamente inammissibili possono essere trattati cameralemente e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; chi impugna dovrebbe verificare attentamente se la censura rientra nel ristretto ambito dell'errore di fatto prima di proporre il ricorso.
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