Cassazione Penale, Ordinanza n. 15434/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio riguarda un imputato condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli, il cui appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Napoli perché tardivo. L'imputato ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere sospeso nel periodo feriale e che, di conseguenza, il termine per proporre impugnazione sarebbe dovuto slittare in avanti. La doglianza mirava quindi a contestare la tardività dell'appello e, indirettamente, a rimettere in discussione la possibilità di esame del gravame nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in diritto. Ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche normative che hanno ridotto il periodo di ferie dei magistrati. Ne consegue che il termine di deposito della motivazione non si sospende nel periodo feriale e non si determina lo spostamento in avanti del termine per impugnare invocato dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni non incide sulla regola per cui i termini di redazione e deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione feriale.
legge 10 novembre 2014, n. 162
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 132 del 2014, senza introdurre una sospensione feriale dei termini di deposito della sentenza.
Massime di principio
- I termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione durante il periodo feriale.
- La sospensione feriale non comporta lo slittamento del termine di impugnazione quando il deposito della motivazione della sentenza non è sospeso.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una tesi manifestamente contraria al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
- La riduzione del periodo di ferie dei magistrati non altera la disciplina dei termini di deposito della motivazione e, quindi, non incide sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione.
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