Sentenza n. 986/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio sull'istanza di riconoscimento dell'indennità di trasferimento d'autorità conseguente alla soppressione del Distaccamento Elmas
Esito
Favorevole al ricorrente (militari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001, sostenendo che i trasferimenti presso sedi diverse fossero trasferimenti d'autorità, disposti per esigenze riorganizzative conseguenti alla soppressione del Distaccamento Elmas, e non trasferimenti a domanda, nonostante fosse stata loro riconosciuta la facoltà di indicare una sede preferita. Sono stati dedotti la violazione della disciplina sull'indennità di trasferimento, l'eccesso di potere per incongruità, illogicità e irragionevolezza e la disparità di trattamento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'azione sul silenzio, l'inammissibilità del ricorso collettivo, la prescrizione del diritto e, nel merito, ha sostenuto che i militari avessero scelto consapevolmente la sede e rinunciato all'indennità mediante il modulo "Annesso 2". Ha inoltre contestato il diritto di alcuni ricorrenti perché trasferiti ai sensi della l. n. 104 del 1992 o nell'ambito del riallineamento alla programmazione annuale d'impiego. Il ricorso è stato proposto anche da un militare deceduto prima della notificazione e del deposito.
La decisione
Il TAR ha previamente convertito il rito sul silenzio in rito ordinario e ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo sussistenti l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità di petitum e causa petendi e l'assenza di conflitti di interesse. Ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente al militare deceduto prima della notificazione e del deposito. Nel merito ha accertato, per gli altri ricorrenti, la spettanza dell'indennità di trasferimento: la causa del trasferimento era costituita dalle esigenze organizzative dell'Amministrazione derivanti dalla soppressione della sede, sicché la facoltà di indicare una sede gradita non trasformava il trasferimento in trasferimento a domanda. La clausola "senza oneri a carico dell'Amministrazione" non è stata ritenuta una valida rinuncia preventiva, poiché non risultava una consapevole rinuncia a diritti determinati o determinabili e il credito non era ancora entrato nel patrimonio dei militari. Il requisito territoriale previsto dall'art. 1, comma 1-bis, l. n. 86 del 2001 risultava integrato, trattandosi di trasferimenti successivi al 1° gennaio 2013 verso Comuni diversi, non limitrofi e distanti oltre dieci chilometri. Il riconoscimento è stato esteso anche ai militari che beneficiavano della l. n. 104 del 1992, poiché la documentazione dimostrava che il trasferimento dipendeva comunque dalla soppressione della sede, nonché al militare trasferito nell'ambito del riallineamento alla programmazione annuale d'impiego. Il diritto è stato dichiarato parzialmente prescritto per i ratei anteriori al 31 dicembre 2014 relativamente ai militari indicati in motivazione, essendo applicabile la prescrizione quinquennale decorrente da ciascuna scadenza mensile. L'indennità deve essere calcolata dal momento dell'effettiva esecuzione del trasferimento o dal primo rateo non prescritto; spettano gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al pagamento, ma non la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86
"al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate [...] trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile"; "l’indennità di cui al comma 1 [...] non compete al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa [...] a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti"
Il comma 1 disciplina l'indennità per il trasferimento d'autorità; per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2013, il comma 1-bis esclude l'indennità solo quando la nuova sede sia in un Comune limitrofo, anche se distante oltre dieci chilometri. La facoltà del militare di indicare una sede preferita non incide sulla natura d'autorità del trasferimento quando la causa effettiva è la soppressione della sede e la riorganizzazione amministrativa.
art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, il comma 1-bis nell'art. 1 l. n. 86 del 2001, rendendo più restrittivo il regime dell'indennità per i trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente la conversione del rito; nel caso concreto il rito dell'azione avverso il silenzio è stato convertito nel rito ordinario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per la dichiarazione in udienza relativa alla morte di uno dei ricorrenti e alla conseguente inammissibilità del ricorso proposto dopo il decesso.
art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992
Il riconoscimento dei benefici previsti dalla norma non dimostra, da solo, che il trasferimento sia avvenuto a domanda, quando la documentazione evidenzi che esso è stato disposto in conseguenza della soppressione della sede.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per l'indennità di trasferimento, il dies a quo coincide con ciascuna scadenza mensile del rateo.
art. 1236 c.c.
La remissione del debito presuppone logicamente che il credito sia già entrato nel patrimonio del creditore e non è assimilabile a una rinuncia preventiva al credito indennitario non ancora maturato.
art. 2, comma 1, r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla l. n. 428 del 1985
Prevede il termine quinquennale di prescrizione applicato dal giudice all'indennità di trasferimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando sussistano congiuntamente identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità di petitum e causa petendi e assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti; tali condizioni devono essere provate dai co-ricorrenti in modo rigoroso già nella fase liminare.
- Per l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, comma 1, l. n. 86 del 2001, la natura d'autorità del trasferimento dipende dalla causa effettiva del movimento: quando esso è determinato dalla soppressione o riorganizzazione della sede per esigenze dell'Amministrazione, la concessione al militare della facoltà di indicare una sede preferita non trasforma il trasferimento in trasferimento a domanda.
- Per i trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di un reparto disposti dopo il 1° gennaio 2013, l'indennità spetta, in presenza degli altri presupposti, soltanto se la nuova sede è ubicata in un Comune diverso e non limitrofo rispetto a quello della sede originaria e la distanza tra i rispettivi Comuni è superiore a dieci chilometri.
- Una dichiarazione predisposta dall'Amministrazione e contenente l'accettazione del trasferimento "senza oneri" non integra rinuncia o remissione del credito indennitario se non dimostra la consapevole volontà di abdicare a diritti determinati o determinabili; la rinuncia preventiva non è valida quando il credito non è ancora entrato nel patrimonio del militare.
- Il diritto all'indennità di trasferimento è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente autonomamente da ciascuna scadenza mensile del rateo; sono quindi prescritti i ratei anteriori al quinquennio precedente il primo atto interruttivo.
- L'indennità di trasferimento ha natura indennitaria e costituisce debito di valuta: sulla somma maturata spettano gli interessi al tasso legale dalla maturazione fino al pagamento, ma non la rivalutazione monetaria.
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