Ordinanza n. 171/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di Port Authority di Pisa S.r.l. prot. n. 64/2026 del 27 gennaio 2026 “di accertamento di avvenuta scadenza e diniego del rinnovo della concessione demaniale prot. 195 del 4.8.2021 della Cantieri di Pisa S.r.l.”; - della nota di Port Authority di Pisa S.r.l. prot. n. 83/2026 del 2 febbraio 2026, avente ad oggetto “Richiesta di rilascio dell’area demaniale denominata Cantieri di Pisa”; ove occorrer possa - della nota prot. 02/2026 del 2 gennaio 2026 avente ad oggetto “Esito istruttoria Commissione Tecnico Istruttoria e delibera CdA – Rinnovo concessione demaniale Cantieri di Pisa S.r.l. – Assegnazione ultimo termine perentorio ex lege per integrazione documentale”; - delle note prot. 918/2025 del 10 dicembre 2025 e prot. 952/2025 del 18 dicembre 2025; - della nota prot. 174 del 3 marzo 2026 di riscontro all’istanza di autotutela; - del provvedimento “Procedure per il rinnovo delle Concessioni Demaniali”, prot. n. 751/2025 del 28 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluse, ancorché allo stato non conosciute, la Deliberazione del CdA del 29 dicembre 2025 che ha espresso parere negativo sul Business Plan di Cantieri di Pisa e la Determinazione della Commissione Tecnico Istruttoria del 14 gennaio 2026, citata nel Provvedimento prot. 64/2026; nonché per l’accertamento dell’avvenuto rinnovo della concessione demaniale prot. 195 del 4.8.2021 di Cantieri di Pisa s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento della scadenza e diniego del rinnovo di una concessione demaniale, unitamente all’ordine di rilascio dell’area e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento con cui la Port Authority ha accertato la scadenza della concessione demaniale e negato il relativo rinnovo, nonché la successiva richiesta di rilascio dell’area e gli atti del procedimento istruttorio. È stato inoltre chiesto l’accertamento dell’avvenuto rinnovo della concessione. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione, l’inadeguatezza della motivazione circa le ragioni di inidoneità del piano industriale presentato, l’incertezza del quadro urbanistico-pianificatorio rilevante per il piano, la violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione e l’insufficienza del contraddittorio procedimentale. Il ricorso evidenziava inoltre la mancanza di una procedura tipizzata per il rinnovo della concessione e la mancata previa individuazione di formalità o requisiti sostanziali del piano industriale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, a un primo sommario esame, elementi di fondatezza. In particolare, il provvedimento di accertamento della scadenza non appariva adeguatamente motivato sulle concrete ragioni di inidoneità del piano industriale; inoltre, la Port Authority non sembrava essersi pienamente conformata ai doveri di buona fede e leale collaborazione nelle rapide interlocuzioni con la concessionaria. La mancanza di una procedura tipizzata per il rinnovo e l’assenza di previa fissazione di formalità o requisiti sostanziali del piano imponevano un contraddittorio ampio ed effettivo. Il periculum in mora è stato ravvisato nell’imminente ordine di rilascio delle aree, fissato al 30 marzo 2026, a fronte dell’affidamento della concessionaria sulla possibilità di ottenere il rinnovo fino al 2040. Il giudice ha quindi sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati e fissato l’udienza pubblica di merito al 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il riferimento ai doveri di buona fede e leale collaborazione è stato applicato, in sede cautelare, alle interlocuzioni dell’autorità concedente con la concessionaria.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione nega il rinnovo di una concessione demaniale valorizzando l’inidoneità di un piano industriale, deve esplicitare le concrete ragioni tecniche e valutative poste a fondamento del giudizio negativo; una motivazione generica non è sufficiente, anche in sede di sommaria valutazione cautelare.
- In assenza di una procedura tipizzata per il rinnovo della concessione e di una previa individuazione delle formalità e dei requisiti sostanziali richiesti per il piano industriale, l’amministrazione deve assicurare un contraddittorio procedimentale ampio ed effettivo, coerente con i doveri di buona fede e leale collaborazione.
- L’imminente ordine di rilascio dell’area oggetto di concessione può integrare il periculum in mora quando il concessionario abbia maturato un affidamento sulla possibilità di rinnovo e la controversia presenti profili di possibile illegittimità del diniego.
- La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento di scadenza e diniego del rinnovo può essere disposta quando il fumus derivi da carenze motivazionali e procedimentali e il rilascio imminente dell’area determini un pregiudizio grave e attuale.
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