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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4211/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 sollevando due motivi principali: (1) violazione di legge nell'accertamento della responsabilità sia sul profilo oggettivo (si assumeva che il contratto di distacco/intermediazione tra società portoghese e società italiana fosse simulato, mentre per il ricorrente era regolarmente eseguito) sia sul profilo soggettivo (mancata prova del dolo specifico di evasione, in quanto non sarebbe stata verificata l'effettiva incidenza fiscale dell'operazione); (2) travisamento della prova, con contestazioni sulle risultanze istruttorie: non tutti i dipendenti erano italiani, furono escussi solo 3 su 20 autisti, variazioni nello status di alcuni (Mario Graziano Carta), e l'uso dei mezzi della società italiana costituirebbe clausola contrattuale legittima e non elemento indicativo di intermediazione illecita di manodopera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui vi era interposizione fittizia operata tramite la società portoghese: i lavoratori operavano stabilmente in Sardegna, prendevano ordini dall'imputato e avevano sottoscritto i contratti nella sede della società italiana. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale, se l'appaltante dirige e organizza la prestazione e l'appaltatrice resta limitata a funzioni amministrative, il contratto è simulato e la fatturazione è soggettivamente inesistente ai fini IVA, integrando il reato di dichiarazione fraudolenta. Il danno per l'Erario è stato ritenuto provato con il verbale della Guardia di Finanza che evidenziava un maggior reddito di impresa per l'anno 2012 e IRES non versata; ai fini del dolo basta la consapevolezza dell'utilizzo di documenti per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Rilevato come norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto integrato il reato laddove fatture o documenti attestano operazioni emesse da società che in realtà svolgevano intermediazione illegale di manodopera.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiama il limite del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la motivazione solo nei termini di legge (ragioni giuridicamente apprezzabili, assenza di manifesta illogicità), non può riesaminare gli accertamenti di fatto di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato per disporre che il ricorrente sostenga le spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda equitativa alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto congruo un versamento di €3.000,00 nonostante l'assenza di dolo nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza civile e penale richiamata (es. Cass. civ. Sez. 5, n. 12807/2020; Cass. pen. Sez. 3, n. 11633/2022)

    Individua il principio secondo cui la simulazione del contratto di appalto/somministrazione, quando il committente dirige e organizza la prestazione, determina la nullità del rapporto apparente e legittima la qualificazione della fatturazione come soggettivamente inesistente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i giudizi di merito sugli elementi materiali e probatori sono vincolanti salvo vizi motivazionali evidenti e specificamente denunciati.
  • Per contestare efficacemente una ricostruzione che parla di interposizione fittizia occorre puntare su vizi specifici della motivazione e non su una semplice richiesta di lettura alternativa dei fatti.
  • La simulazione del contratto di appalto o di somministrazione è accertata quando il presunto appaltante non si limita a compiti amministrativi ma organizza e dirige la prestazione: elementi utili sono sede di sottoscrizione dei contratti, luogo di lavoro stabile, ordini ricevuti e modalità di esecuzione.
  • Ai fini del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 il dolo si configura con la consapevolezza dell'utilizzo di documenti per operazioni soggettivamente inesistenti; non è necessario provare il dolo con un calcolo dettagliato dell'imposta, se è documentato l'effetto fiscale (es. maggior reddito e IRES non versata risultante da accertamento).
  • La prova del danno all'Erario può essere fornita da atti istruttori (ad es. verbali della Guardia di Finanza) che evidenziano maggior reddito o imposte non versate.
  • In ipotesi simili, chi impugna in cassazione dovrebbe conservare e puntare su elementi processuali formali (contraddittori negli atti, carenze istruttorie, specifiche omissioni nelle valutazioni dei giudici di merito) perché la Corte di Cassazione interviene principalmente su questioni di diritto e vizi motivazionali manifesti.

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