Cassazione Penale, Ordinanza n. 17409/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di revoca delle pene inflitte con sentenze definitive per furto aggravato. La domanda si fondava sul fatto che i reati per cui era intervenuta condanna erano divenuti procedibili a querela dopo il passaggio in giudicato delle sentenze. Con un unico motivo si deducevano violazione di legge e omessa applicazione dell'art. 2 c.p., oltre a violazione degli artt. 3 e 6 CEDU, sostenendo in sostanza che la successiva modificazione del regime di procedibilità avrebbe dovuto incidere sulla tenuta delle condanne e consentirne la revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva perché, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la modifica legislativa che trasformi un reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela non integra abolitio criminis e non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p., poiché il regime di procedibilità non è elemento costitutivo del reato. In via conseguenziale, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 c.p.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina più favorevole sopravvenuta, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva al mutamento della sola procedibilità.
art. 3 CEDU
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della revoca della condanna per sopravvenuta querela.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare l'orientamento consolidato sulla irrilevanza del mutamento del regime di procedibilità.
art. 673 c.p.p.
La modifica legislativa che rende il reato procedibile a querela non integra, di per sé, una causa di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis.
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
In sede di revisione, la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità non costituisce 'prova nuova' rilevante.
Massime di principio
- La sopravvenuta trasformazione di un reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela non equivale ad abrogazione del reato e non comporta automaticamente la revoca della condanna definitiva.
- Il regime di procedibilità non integra elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice; pertanto, il suo mutamento successivo al giudicato non incide, di regola, sulla permanenza del titolo di reato già accertato.
- La sopravvenienza normativa che incide solo sulla condizione di procedibilità non può essere utilizzata, in assenza di ulteriori presupposti, come base per la revoca ex art. 673 c.p.p. né come 'prova nuova' ai fini della revisione.
- Le censure che presuppongano un'efficacia retroattiva del mutamento del regime di querela sono inammissibili quando si pongano in contrasto con l'orientamento consolidato di legittimità.
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