Sentenza n. 10881/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento del 29/9/2025 di rifiuto del visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto per motivi di lavoro subordinato del 29 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato rifiutato il visto per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, e comunque prima dell'esame della domanda cautelare, la competente sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto. Il rilascio sopravvenuto ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione, mentre la tardività del rilascio rispetto alla proposizione del ricorso è stata valutata ai fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il rilascio del visto richiesto avesse soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. Ha tuttavia condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, applicando il principio della soccombenza virtuale poiché il visto era stato rilasciato soltanto dopo la proposizione del ricorso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto rilascio del visto richiesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, l'amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite quando l'atto favorevole sia stato adottato soltanto dopo la proposizione del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
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