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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32226/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva accolto in parte le domande degli investitori (Bernard/Kaserer) relative alla violazione degli obblighi informativi nella vendita di obbligazioni Lehman Brothers, chiedendo la riforma delle statuizioni in tema di adempimento degli obblighi informativi, del nesso causale, della prescrizione dell'azione risarcitoria (dies a quo: data dell'ordine o data del default dell'emittente) e della misura del risarcimento. La banca contestava altresì la motivazione della corte di merito e l'interpretazione del regime prescrizionale

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibili alcune censure relative alla riconsiderazione delle prove e ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente valutato che la banca non aveva provato l'adempimento degli obblighi informativi e il loro carattere esimente, nonché il difetto di prova di elementi idonei a rompere il nesso causale. Sotto il profilo prescrizionale la Cassazione ha stabilito il principio che, nelle azioni risarcitorie contrattuali per violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, il termine di prescrizione decennale (art.2946 c.c.) decorre dal momento in cui il danno si manifesta concretamente e diviene oggettivamente percepibile dall'investitore (es. il default dell'emittente), e non automaticamente dalla data di esecuzione dell'ordine; la Corte ha altresì confermato la possibilità di misurare il danno parametricamente al prezzo di acquisto rettificato per cedole e quanto recuperato dalla procedura concorsuale. Sono state quindi confermate in sostanza le statuizioni di merito di condanna al risarcimento, con la quantificazione operata in appello (in particolare, l'appello aveva quantificato il danno in favore di Anton Bernard in € 18.499,45 e in favore di Regina Kaserer in € 24.556,52, considerando cedole percepite e rimborsi parziali dalla procedura Lehman). Il ricorso è stato quindi respinto e la decisione di appello è stata confermata

Norme richiamate

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), art. 21

    "Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: ... b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"

    L'art. 21 impone agli intermediari obblighi informativi sia nella fase precontrattuale sia nell'esecuzione dell'ordine; l'intermediario è ausiliario del cliente e deve procurare informazioni necessarie per scelte consapevoli

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), art. 23, comma 6

    Grava sull'intermediario l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta; in caso di contestazione, l'intermediario deve dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi

  • Regolamento Consob n. 11522/1998, art. 28, comma 2

    "Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"

    L'obbligo di informazione attiva si estende fino al momento dell'esecuzione dell'ordine: l'intermediario deve fornire informazioni adeguate prima di eseguire l'operazione e non può limitarsi a trasmettere l'ordine senza avere assicurato la conoscenza dei rischi

  • Regolamento Consob n. 11522/1998, art. 29

    Norma richiamata in tema di operazioni non adeguate e segnalazione delle operazioni inadeguate; la sua violazione è rilevante per accertare l'inadempimento informativo

  • Codice civile, art. 2935

    "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"

    Principio richiamato per affermare che il dies a quo della prescrizione per l'azione risarcitoria decorre dal momento in cui il diritto (ossia il danno risarcibile) può essere esercitato, cioè quando il danno si è manifestato e risulta oggettivamente percepibile

  • Codice civile, art. 2946

    Riferimento al termine prescrizionale decennale applicabile alle azioni contrattuali di risarcimento; la Corte precisa che tale termine decorre dalla manifestazione del danno

  • Codice civile, art. 2947

    Norma sul termine quinquennale richiamata per distinguere i diversi termini prescrizionali a seconda della natura dell'azione; qui esclusa l'applicazione quinquennale trattandosi di responsabilità contrattuale decennale

  • Codice civile, art. 1453

    Prevede la risoluzione del contratto per inadempimento; la Corte ricorda che l'azione di risarcimento è autonoma rispetto alla risoluzione e non ne è necessariamente accessoria

  • Codice civile, art. 1223

    Stabilisce il contenuto del risarcimento (danno emergente e lucro cessante) e viene richiamato per precisare che il danno risarcibile deve essersi concretamente manifestato

  • Codice civile, art. 1218

    Disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento; collaborativa con l'art.23 TUF per il riparto dell'onere della prova (il debitore/intermediario deve dimostrare la non imputabilità)

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte chiarisce i limiti del controllo di legittimità: le censure di violazione di legge devono essere specifiche (n.3) e l'omesso esame di fatti decisivi (n.5) è sindacabile solo in casi ristretti; non è consentito trasformare la cassazione in un ulteriore grado di merito

  • Regolamento Consob n. 16190/2007, art. 34

    Richiamato in relazione alla tempistica degli obblighi informativi: le informazioni devono essere fornite in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), art. 94

    Riferimento alla disciplina del prospetto informativo: incide sul momento in cui l'investitore poteva essere informato e sulle caratteristiche dell'informazione disponibile al momento dell'investimento

Massime di principio

  • Onere delle parti: l'investitore deve allegare l'inadempimento informativo, il danno e il nesso di causalità (mediante presunzioni e giudizio controfattuale); l'intermediario deve provare di avere adempiuto agli obblighi informativi con la specifica diligenza richiesta
  • Dies a quo della prescrizione per l'azione risarcitoria contrattuale: decorre quando il danno diviene oggettivamente percepibile dall'investitore (ad es. default dell'emittente o altro evento che disveli la perdita), non automaticamente dalla data di esecuzione dell'ordine, salvo prova contraria dell'intermediario
  • Azione risarcitoria e azione di risoluzione: sono autonome. Il risarcimento può essere domandato indipendentemente dalla risoluzione e la quantificazione del danno può essere parametrata al prezzo di acquisto rettificato per cedole e quanto recuperato
  • Obbligo informativo dell'intermediario: comprende sia la profilatura (informazione passiva) sia l'informazione attiva sulla natura, rischi e implicazioni dell'operazione e si estende fino al momento dell'esecuzione dell'ordine; l'intermediario deve correggere eventuali deficit informativi prima di dare corso all'operazione
  • Misura del danno: in caso di azzeramento totale dell'investimento il risarcimento può coincidere con l'intero capitale investito; in caso di perdite parziali il prezzo di acquisto è criterio basilare di stima, rettificato per proventi e recuperi
  • Concorso di colpa: non è configurabile per l'investitore non qualificato quando l'intermediario non ha adempiuto ai propri obblighi informativi; la generica propensione al rischio pregressa non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di nesso causale
  • Valutazione in giudizio: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento delle prove; in sede di cassazione è limitato il sindacato sui fatti, salvo vizio motivazionale grave o omesso esame di fatto decisivo nei termini di legge

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