Cassazione Penale, Ordinanza n. 18994/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per plurime condotte di peculato relative ad appropriazione di somme di competenza erariale dovute allo Stato a titolo di PREU, canone di concessione AAMA e quota dovuta in forza della legge di stabilità 2015 e 2016. Nei motivi deduceva: 1) vizi di motivazione sull'an della responsabilità, sostenendo di non essere responsabile delle condotte perché la gestione di fatto sarebbe stata affidata ad altro soggetto; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ritenendo necessaria l'assunzione di ulteriore prova; 3) doglianza sull'avvenuto riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., contestando la configurazione di più autonome omissioni appropriative anziché di un unico disegno criminoso. La parte civile ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sia sulla responsabilità del gestore di diritto, sia sulla non decisività della prova richiesta ai fini della rinnovazione istruttoria, sia sulla configurabilità di plurime omissioni periodiche come distinte condotte appropriative. Sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. e non è stata liquidata alcuna somma in favore della parte civile, che si era limitata a sollecitare l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non è dovuta quando la prova richiesta non sia decisiva e non risulti assolutamente necessaria ai fini della decisione.
art. 606 c.p.p.
Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il merito delle conclusioni fattuali dei giudici di appello quando la motivazione sia logica e giuridicamente corretta.
art. 81 c.p.
La continuazione non è riconoscibile quando le condotte siano plurime e autonome, in presenza di obblighi di versamento periodici, perché ogni omissione integra una distinta condotta appropriativa.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la prova può essere omessa quando non sia decisiva né assolutamente necessaria per la decisione, specialmente se gli elementi già acquisiti consentono di accertare i fatti rilevanti.
- Chi rivesta la qualità di gestore di diritto e abbia assunto obblighi contrattuali verso la concessionaria mantiene la propria responsabilità per le condotte di appropriazione anche se la gestione di fatto sia affidata a terzi, permanendo i doveri di controllo connessi alla posizione assunta.
- Quando l'obbligo di versamento è scandito da cadenze periodiche, ogni singola omissione può integrare un'autonoma condotta appropriativa e non necessariamente un unico episodio in continuazione.
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