Cassazione Penale, Sentenza n. 23318/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) presunta manifesta contraddittorietà nella valutazione degli elementi probatori relativi alla cd. "usura reale", in particolare il confronto tra versamenti ritenuti leciti (pagamento di una polizza da parte della figlia dell'imputato) e versamenti ritenuti usurari (attivazione di polizze/bolli da parte della persona offesa); 2) presunta manifesta illogicità nella valutazione dei tempi di pagamento degli interessi usurari, posto che la persona offesa avrebbe continuato a consegnare le rate anche durante il periodo di detenzione dell'imputato (4-21/01/2016 in carcere e poi agli arresti domiciliari fino al 9/08/2016); 3) contraddittorietà e illogicità sull'impiego di elementi probatori a sostegno di una seconda condotta usuraria, nonostante dichiarazioni della vittima su puntualità dei pagamenti; 4) omessa motivazione sul mancato riscontro tra il racconto della parte offesa e le dichiarazioni di congiunti (moglie, fratello, padre).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello che formano un unico corpo decisionale) e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità, che non ammette una rivalutazione in fatto degli elementi probatori ma solo il controllo della struttura logico-argomentativa della decisione. I motivi del ricorrente sono stati ritenuti aspecifici, evocativi di censure in fatto o manifestamente infondati in quanto miravano a prospettare ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e lo ha condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (che saranno liquidate dalla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte d'appello deve provvedere con separato decreto di pagamento.
principio della "doppia conforme" (giurisprudenza)
cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.
Quando la sentenza di primo grado e quella di appello sono conformi e adottano gli stessi criteri valutativi, si considera formato un unico corpo decisionale: il sindacato della Cassazione è pertanto limitato al controllo della logica e completezza della motivazione, non alla riconsiderazione dei fatti o alla sostituzione della valutazione probatoria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ristruttura la valutazione delle prove: il ricorso che prospetti una alternativa ricostruzione dei fatti è generalmente inammissibile se non indica vizi logici o di motivazione specifici e apprezzabili.
- La presenza della "doppia conforme" (decisioni di merito coerenti tra loro) rende più difficile il successo del ricorso in cassazione: occorre dimostrare precise carenze argomentative o contraddizioni nella motivazione, non meri rilievi sul merito.
- Nelle ipotesi di "usura reale" (corrispettivi non in denaro, es. attivazione di polizze, pagamenti di bolli), la ricostruzione della riconducibilità di tali versamenti a rapporto usurario è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione è formalmente viziata.
- Contestare la verosimiglianza di pagamenti avvenuti durante periodi di detenzione richiede elementi concreti che dimostrino l'impossibilità oggettiva degli spostamenti; mere ipotesi non sono sufficienti per ottenere l'annullamento.
- La mancata emersione di riscontri da parte di congiunti non invalida di per sé il racconto della vittima: è necessario dimostrare perché l'assenza di riscontri concretamente contraddica la versione dei fatti o integri una palese incongruenza motivazionale.
- Per impugnare efficacemente una valutazione della prova in cassazione, il ricorrente deve individuare ed argomentare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale, non limitarsi a esporre alternative narrative.
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