Cassazione Penale, Sentenza n. 9579/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo che, su richiesta del pubblico ministero ex art. 129 c.p.p., proscioglieva l'imputato per il reato di falsificazione di documento (artt. 477, 482 c.p.) ritenendo la non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il ricorso contesta (i) l'illegittimità procedurale della pronuncia resa fuori dalla sede del processo e senza la fissazione di udienza/contraddittorio (richiamando le Sezioni Unite De Rosa n.12283/2005) e (ii) la valutazione sul merito della particolare tenuità, sostenendo che il documento era idoneo a ingannare la pubblica fede e che l'imputato stava guidando privo di patente, con pericolo per la pubblica incolumità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il primo motivo. Ha dichiarato la sentenza impugnata affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b) e c) c.p.p., perché la pronuncia ex art. 129 c.p.p. è stata emessa nel corso delle indagini preliminari e senza il necessario contraddittorio; richiamando le Sezioni Unite De Rosa, la Corte ha affermato che l'art. 129 non può essere utilizzato fuori dalla fase in cui è stata esercitata l'azione penale e che, nella fase delle indagini, il corretto rimedio sarebbe stata l'archiviazione (con i relativi obblighi di contraddittorio se fondata sulla particolare tenuità). Per queste ragioni la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati rimessi al Procuratore della Repubblica di Bergamo per l'ulteriore corso delle indagini/azioni.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 129 come norma che richiede l'effettivo esercizio dell'azione penale e il contraddittorio; non può essere invocata per pronunce di proscioglimento rese nel corso delle indagini preliminari, pena la nullità della decisione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione che determini la chiusura del procedimento richiede correttezza procedurale e, se proposta in sede di archiviazione, il contraddittorio previsto dall'art. 411 c.p.p.; nel caso esaminato la Corte non ha esaminato il merito per la prevalenza del vizio procedurale.
art. 178 cod. proc. pen., lett. b) e c)
La Corte invoca questa norma per qualificare la nullità riscontrata come nullità di ordine generale a regime intermedio, con conseguente annullamento della pronuncia impugnata.
Sezioni Unite, sentenza De Rosa n.12283/2005
«L'operatività dell'art. 129, implicando comunque un'accertamento sul fatto, presuppone necessariamente un'azione penale già esercitata e, pertanto, non può essere attivata nel corso delle indagini preliminari, proprio perché manca l'imputazione... Nella fase delle indagini preliminari, le situazioni ipotizzate dalla norma in esame trovano soluzione nel diverso istituto dell'archiviazione».
La Corte applica il principio De Rosa per sostenere che pronunce di proscioglimento ex art. 129 emesse fuori dal processo sono illegittime e nulle; De Rosa chiarisce la distinzione tra archiviazione e pronuncia liberatoria e l'obbligo del contraddittorio.
art. 407-bis cod. proc. pen.
Richiamato per delineare i momenti terminali corretti della fase delle indagini: deve seguire o l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione; non è consentito mediante pronuncia ex art. 129 anticipare la conclusione del procedimento.
art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede il contraddittorio con l'indagato quando la richiesta di archiviazione si fonda sulla particolare tenuità del fatto; la Corte richiama l'obbligo di contraddittorio come presidio procedurale essenziale.
art. 415-bis, comma 3 cod. proc. pen.
Riferito in tema di adempimenti prodromici alla citazione a giudizio (es. notifica dell'avviso di conclusione delle indagini) che tutelano le possibilità difensive e che sono state eluse con la pronuncia emessa fuori sede.
artt. 477 e 482 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati contestati (falsificazione e introduzione in Italia di documenti falsi): costituivano l'imputazione di fondo rispetto alla quale il giudice aveva pronunciato il proscioglimento per particolare tenuità.
artt. 469 e 529 cod. proc. pen.
Articoli processuali richiamati nel ricorso come riferimenti normativi alla corretta procedura di decisione giudiziale e di impugnazione; la Corte li considera nell'ambito della censura procedurale complessiva.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare l'ammissibilità del ricorso del Procuratore generale: la Corte riconosce l'interesse a impugnare anche ove la censura sia sia di rito sia di merito.
Massime di principio
- L'art. 129 c.p.p. richiede sempre il contraddittorio e non può essere utilizzato per pronunce liberatorie nel corso delle indagini preliminari; in tale fase la via corretta è l'archiviazione o, se opportuno, l'esercizio dell'azione penale.
- Una pronuncia di proscioglimento emessa fuori dalla sede del processo e senza udienza/contraddittorio è affetta da nullità di ordine generale (art. 178 lett. b) e c) c.p.p.) e va annullata.
- Se la chiusura del procedimento si fonda sulla particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), deve essere rispettato il contraddittorio previsto dall'art. 411 c.p.p.; altrimenti la decisione è procedimentalmente viziata.
- Quando non è stato esercitato l'esercizio dell'azione penale la conseguenza corretta dell'annullamento è la rimessione degli atti al pubblico ministero per il prosieguo (non il rinvio al Tribunale), per non cristallizzare una illegittima anticipazione del giudizio.
- La tutela dei diritti della difesa (notifiche, possibilità di sollecitare e di partecipare al contraddittorio) è essenziale; il loro sacrificio per pronunce rese de plano può determinare l'annullamento della decisione.
- Il Procuratore generale ha interesse ad impugnare anche per vizî di rito che incidono sulla regolarità della decisione sostanziale; il dubbio processuale può prevalere sulla valutazione di merito quando la via procedurale sia stata deformata.
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