Cassazione Penale, Ordinanza n. 26785/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, con il primo, secondo e terzo motivo, censure sull'accertamento della responsabilità, sulla corretta qualificazione della condotta contestata e sulla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del delitto ascritto. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano generiche e reiterative, prive di concreta specificità e non confrontate con la motivazione della Corte territoriale, mirando in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e a una ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello, che era stata ritenuta logica e adeguatamente argomentata quanto alla sussunzione dei fatti nella fattispecie contestata, alla valutazione dell'intenzionalità della condotta e ai danni conseguenti, desunti anche dalle testimonianze richiamate. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché proposta con motivi generici e non specifici, senza confronto effettivo con la motivazione di merito.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono contenere specifiche ragioni di diritto e congrui riferimenti alla motivazione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sostenuta da censure specifiche alla motivazione di merito; non può essere proposta in modo meramente assertivo o reiterativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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