Sentenza n. 5114/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’atto Prot. n. -OMISSIS- (doc. all. 1) del 9.4.25 pubblicato il 10.4.25 dell’Agenzia Delle Entrate – Divisione Risorse – Direzione Centrale Risorse Umane che ha approvato la graduatoria rettificata unica nazionale di merito della procedura per il passaggio dall’area degli Assistenti all’area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico indetta con atto Prot. -OMISSIS- dell’1.10.24; b) dell’allegato A (graduatoria di merito) all’atto prot. n. -OMISSIS- del 9.4.25 nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 67,77 collocandolo in posizione n. 919 (doc. all. n. 2); c) dell’allegato B (elenco dei vincitori) all’atto prot. n. -OMISSIS- del 9.4.25 (doc. all. n. 3); d) della scheda di valutazione del ricorrente del 27.12.24 (doc. all. 4) nella parte in cui per le competenze acquisite nel contesto lavorativo gli viene attribuito il punteggio di 16,84 anziché 20; c) del verbale n. -OMISSIS- del 5.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente (doc. all. n. 5); d) del verbale n. -OMISSIS- del 9.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente (doc. all. n. 6); e) del verbale n. -OMISSIS- del 18.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” nella parte in cui (…) (doc. all. n. 7); f) del verbale n. -OMISSIS- del 20.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” con ivi l“Allegato 3 – competenze acquisite (FRD): costituito da 2 fogli di lavoro, di cui il primo contenente – per ciascun candidato - le ore valorizzate con il punteggio di 5 e/o 20 punti e il secondo contenente il calcolo – per ciascun candidato – del punteggio complessivo attribuito in base ai criteri del punto 4.9 del bando”, allegato di cui si ignora il contenuto (doc. all. n. 8); g)del verbale n. -OMISSIS- del 27.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico”, se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente (doc. all. n. 9); h) dell’art. 4.9 del Bando dell’1.10.24 che prevede “Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021). In particolare - attribuito il riferimento di punti 20 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,5 a 1,7, e di punti 5 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,3 a 1,4 - il punteggio complessivo ai fini della presente procedura viene calcolato come media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate; i)dell’atto Prot. -OMISSIS- del 31 ottobre 2024 dell’Agenzia dell’Entrate Divisione Risorse - Direzione Centrale Risorse umane - Settore Sviluppo - Ufficio Selezione del Personale che ha così sostituito (…) (doc. all. 10); l)in via cautelativa, del silenzio inadempimento sull’istanza di correzione del punteggio inviata a mezzo pec il 23.1.25; m) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria rettificata nazionale e atti della procedura di passaggio dall'area degli Assistenti all'area dei Funzionari, nella parte relativa al punteggio attribuito per le competenze acquisite nel contesto lavorativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato, con un unico motivo articolato, la legittimità della graduatoria e degli atti presupposti per violazione e falsa applicazione degli artt. 4.7 e 4.9 del bando, dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza, nonché per difetto assoluto di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, erroneità, violazione della procedura di valutazione e di attribuzione dei punteggi, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, il ricorrente, collocato in posizione non utile con il punteggio di 67,77, ha sostenuto che per il 2019 gli fosse stata erroneamente attribuita l'attività di aggiornamento dei dati di possesso, per 941 ore, anziché l'attività di verifica dei documenti DOCFA. Ha quindi chiesto l'attribuzione del punteggio massimo di 20 punti previsto dall'art. 4.9 del bando, in luogo dei 16,84 assegnati, assumendo che ciò gli avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori. È stato altresì dedotto, in via cautelativa, il silenzio sull'istanza di correzione del punteggio trasmessa il 23 gennaio 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 4.9 del bando non attribuisse alla Commissione una valutazione discrezionale autonoma delle competenze professionali, ma collegasse il punteggio ai dati già risultanti dalla procedura informatica FRD, utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per la valutazione della produttività individuale e per la corresponsione del salario accessorio negli anni 2019, 2020 e 2021. Il punteggio doveva essere determinato applicando i coefficienti FRD già attribuiti alle attività e calcolando la media ponderata in rapporto alle ore lavorate. Secondo il giudice, l'Amministrazione ha correttamente proceduto mediante estrazione informatica dei dati relativi alle attività svolte, alle ore lavorate e ai coefficienti applicati. Le risultanze FRD non erano state tempestivamente contestate dal ricorrente nella sede propria, essendo i dati a conoscenza dei dipendenti e già utilizzati per la retribuzione della produttività individuale. Pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto verificare e contestare tempestivamente eventuali errori nei dati del rapporto di lavoro; non era possibile modificare nel giudizio sulla procedura di progressione, a distanza di anni dallo svolgimento delle mansioni e dal pagamento delle retribuzioni, la ricostruzione delle attività lavorative posta a base dei dati FRD. Le eccezioni delle parti resistenti sono state dichiarate irrilevanti per il rigetto nel merito. Le spese sono state compensate in ragione dell'interesse azionato e della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4.9 del bando della procedura di passaggio
Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021). In particolare - attribuito il riferimento di punti 20 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,5 a 1,7, e di punti 5 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,3 a 1,4 - il punteggio complessivo ai fini della presente procedura viene calcolato come media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate
La clausola rinvia ai dati e ai coefficienti già risultanti dalla procedura FRD utilizzata per la produttività individuale; la Commissione deve applicare tali risultanze mediante una media ponderata, senza procedere a una nuova valutazione autonoma delle attività lavorative.
art. 4.7 del bando della procedura di passaggio
Richiamato dal ricorrente quale disposizione asseritamente violata, senza ulteriore specificazione nel testo della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una lex specialis stabilisce che il punteggio per l'esperienza professionale debba essere ricavato da dati e coefficienti già formati nell'ambito di una precedente procedura amministrativa o informatica, la commissione della procedura selettiva deve applicare quei dati secondo il metodo previsto dal bando e non può sostituirli con una nuova valutazione autonoma delle attività svolte.
- Il candidato che intenda contestare l'erroneità dei dati relativi alle mansioni, alle ore lavorate o ai coefficienti utilizzati per la produttività individuale deve farlo tempestivamente nella sede propria, quando tali dati sono conoscibili e incidono già sul trattamento economico; non può ottenere, nel successivo giudizio sulla graduatoria, una ricostruzione retroattiva delle prestazioni lavorative svolte negli anni precedenti.
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria, il giudice amministrativo non può disporre una sostanziale modifica ex post dei dati storici relativi alle mansioni e alle prestazioni lavorative, quando tali dati costituiscono il presupposto vincolato del punteggio previsto dalla lex specialis e non siano stati tempestivamente contestati.
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