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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 368 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - "Direttiva Madre Figlia" n. 1990/435/CE - Disegno elusivo - Mancanza di prove da parte dell'Ufficio - Annullamento dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato integralmente annullato perché la contestazione dell'abuso non era supportata da prove sufficienti. Il mero utilizzo di una holding intermedia e dei benefici previsti dalla Direttiva Madre-Figlia non basta, da solo, a dimostrare un disegno elusivo: l'Amministrazione deve provare concretamente l'assenza di sostanza economica o la natura artificiosa dell'operazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva contestato l'utilizzo della Direttiva 1990/435/CE per ottenere l'esenzione o il regime fiscale agevolato sui dividendi distribuiti a una società holding UE intermedia. Secondo l'Amministrazione, la struttura societaria sarebbe stata meramente strumentale e finalizzata ad abusare dei benefici della direttiva. Tuttavia, l'Ufficio non ha fornito elementi certi e concreti idonei a dimostrare l'elusione, né durante la fase istruttoria né nel giudizio.

Norme richiamate

  • Direttiva 1990/435/CE, cosiddetta Direttiva Madre-Figlia

    La direttiva disciplina il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti tra società di Stati membri dell'Unione europea e consente l'applicazione di regimi di esenzione o riduzione della doppia imposizione, purché ne ricorrano i presupposti. Il suo utilizzo non può essere disconosciuto per abuso senza una dimostrazione concreta dell'elusione o dell'artificiosità della struttura.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta l'abuso di una direttiva o di un regime fiscale agevolato, deve indicare e provare elementi concreti, specifici e verificabili che dimostrino la natura artificiosa dell'operazione e l'assenza di valide ragioni economiche.
  • La presenza di una società holding intermedia in un altro Stato dell'Unione europea non dimostra automaticamente l'elusione: occorre valutare la sua effettiva sostanza economica, autonomia, attività e funzione nella struttura.
  • Il contribuente non può perdere i benefici fiscali sulla base di presunzioni generiche o del solo conseguimento di un vantaggio fiscale; l'Ufficio deve dimostrare un abuso effettivo e non limitarsi a descrivere il risultato fiscale ottenuto.
  • In mancanza di adeguata prova dell'abuso, l'accertamento deve essere annullato, anche se l'Amministrazione ritiene la struttura societaria fiscalmente vantaggiosa o non ordinaria.

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