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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 127/2025 depositata in data 25.02.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 2368/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 25.02.2025 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del Prof. Fabrizio POMPILII, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Giustizia amministrativa202500317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato. Ha dedotto la mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte del Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attuazione del giudicato, il pagamento del dovuto, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'accredito della somma dovuta e il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il beneficio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione, che aveva ottemperato al giudicato mediante l'accredito della somma dovuta. Pur non essendovi più materia per una pronuncia di merito sull'ottemperanza, il Collegio ha ravvisato la soccombenza virtuale del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L'importo è stato determinato tenendo conto dello scaglione fino a euro 1.000, della natura seriale del ricorso e della riduzione del 50%.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica del docente, quale beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato con riguardo alla notificazione del titolo esecutivo e agli adempimenti connessi all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nel giudicato posto in esecuzione per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, in base alla soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, anche se la causa si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La natura seriale dei ricorsi può essere valutata nella liquidazione delle spese di giudizio e può giustificare una riduzione dell'importo rispetto ai parametri ordinari, purché la liquidazione resti congrua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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