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Sentenza

Sentenza del 23/12/2016 n. 9719 - Comm. Trib. Prov. Milano

SPESE DEL GIUDIZIO - Annullamento in autotutela - Compensazione delle spese - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la regolazione delle spese processuali dopo l'annullamento in autotutela dell'atto tributario da parte dell'amministrazione. Il ricorrente sosteneva che l'annullamento, fondato sul riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni, non consentisse di compensare automaticamente le spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La sentenza ha affermato che l'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente e applicato soltanto ai casi di definizione delle controversie tributarie previsti dalla legge. Non si applica invece all'annullamento in autotutela dell'atto, quando tale annullamento deriva dal riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente. In tale situazione il giudice tributario deve pronunciarsi sulle spese secondo il criterio ordinario previsto dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992. Il privato risulta quindi sostanzialmente vittorioso, poiché l'annullamento dell'atto non esclude la valutazione e l'eventuale condanna dell'amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • Art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992

    La norma deve essere applicata restrittivamente ai soli casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.

    La disposizione non giustifica la compensazione automatica delle spese quando il processo si chiude perché l'amministrazione ha annullato in autotutela l'atto riconoscendo la fondatezza del ricorso.

  • Art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992

    In caso di annullamento in autotutela dell'atto, il giudice deve comunque decidere sulla regolazione delle spese processuali secondo i criteri ordinari, valutando l'esito sostanziale della controversia e la soccombenza.

  • Art. 3 Costituzione

    L'applicazione automatica dell'art. 46, comma 3, anche ai casi di annullamento in autotutela sarebbe irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza; per questo la norma deve essere interpretata in modo restrittivo.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato riconoscendo, in sostanza, la fondatezza delle contestazioni, il contribuente non deve essere automaticamente privato della possibilità di ottenere la rifusione delle spese.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la compensazione delle spese: il giudice deve valutare chi abbia determinato la necessità del processo e quale sia stato l'esito sostanziale della controversia.
  • Le norme che prevedono la compensazione delle spese in specifiche ipotesi di definizione delle liti tributarie non possono essere estese analogicamente a situazioni diverse, come l'annullamento spontaneo dell'atto per riconoscimento dell'errore.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare che l'annullamento è conseguito alle ragioni dedotte nel ricorso e chiedere espressamente la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992.

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