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Ordinanza

Ordinanza n. 1096/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Sardegna relativa alla presa in carico delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione Cala del Faro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l'ottemperanza a una sentenza del TAR Sardegna che aveva condannato il Comune di Arzachena a porre in essere le iniziative necessarie alla presa in carico delle opere di urbanizzazione della lottizzazione Cala del Faro. Nel corso del giudizio era stato nominato un commissario ad acta, il cui termine per l'esecuzione dell'incarico era già stato prorogato. Il commissario ha chiesto un'ulteriore proroga, rappresentando gli adempimenti svolti, quelli ancora da completare e un cronoprogramma articolato in tre fasi, con conclusione ragionevolmente prevista entro il 31 ottobre 2027. Un'altra parte ha formulato istanze istruttorie, chiedendo l'acquisizione di documenti; tali richieste sono state contestate perché introdotte irritualmente e ritenute di dubbia utilità e pertinenza, trattandosi di documentazione nella disponibilità del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di ulteriore proroga, ritenendo che fosse ampiamente motivata in relazione agli adempimenti già compiuti e alle attività residue necessarie per dare piena esecuzione al giudicato. Ha fissato al 31 ottobre 2027 il nuovo termine per l'espletamento dell'incarico del commissario ad acta. Ha inoltre ritenuto irritualmente introdotte e comunque di dubbia utilità le istanze istruttorie formulate da una delle parti, poiché relative a documentazione già nella disponibilità del commissario e non chiaramente pertinente rispetto agli adempimenti eseguiti. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 17 novembre 2027 per la verifica finale dell'attività svolta dal commissario. Non è stata definita la domanda di ottemperanza nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine assegnato al commissario ad acta può essere prorogato quando l'istanza sia adeguatamente motivata dagli adempimenti già compiuti e dalle attività residue necessarie per la piena esecuzione del giudicato.
  • Le istanze istruttorie formulate nel giudizio di ottemperanza possono essere disattese quando siano introdotte irritualmente, risultino di dubbia utilità o riguardino documentazione già nella disponibilità del commissario ad acta, senza una chiara pertinenza con le attività esecutive in corso.
  • Quando l'esecuzione del giudicato non sia ancora completata, il giudice dell'ottemperanza può rinviare la causa a una successiva camera di consiglio per verificare gli adempimenti finali del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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