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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 566/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 934/2024 del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/10/2024, notificata il 21/10/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro relativa all'accredito di euro 2.500 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 2.500 quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva ottemperato alla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza in conseguenza dell'intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre agli accessori di legge. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'intervenuta ottemperanza ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale prima della decisione, viene meno l'interesse alla prosecuzione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'intervenuta esecuzione dell'obbligo imposto dal giudicato non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, che possono essere poste a suo carico in ragione dell'iniziativa processuale resasi necessaria per ottenere l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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