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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato sulla sentenza n. 938/2025 emessa dal Tribunale Lavoro di Cagliari, depositata il 9/7/2025, notificata all’Amministrazione scolastica ai fini esecutivi il 15/7/2025 e passata in giudicato (come da certificazione rilasciata dal Tribunale Lavoro di Cagliari il 9/12/2025); con contestuale richiesta di nomina del Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202501187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per l’importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 luglio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorso è stato notificato il 10 dicembre 2025. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 600,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per l’inadempimento dell’Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’Amministrazione statale che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, individuando gli atti e le operazioni necessari alla sua concreta attuazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • Il commissario ad acta, quando individuato in un dipendente dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto a un compenso autonomo per l’attività commissariale.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, l’esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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