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Sentenza

Sentenza n. 12055/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’esatta e integrale ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta quater, n. 13960/2025, pubblicata in data 12.12.2025, resa nel giudizio r.g. n. 13960/2025, e notificata all’amministrazione resistente in data 12.12.2025. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\5\2026: per l’annullamento previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali: del provvedimento di diniego di visto per studio Prot. 5930-P, emesso in data 21.05.2026 dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad, Codice pratica 20250020720;

Giustizia amministrativa202601645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13960/2025 e nuovo diniego di visto per studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto l'annullamento di un precedente diniego di visto per studio e ha agito per l'integrale ottemperanza della sentenza, lamentando inizialmente l'inerzia dell'amministrazione. Dopo il riesame della pratica e il deposito del nuovo diniego, ha proposto motivi aggiunti chiedendone la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato, oltre a misure cautelari. Secondo il ricorrente, la sentenza ottemperanda aveva già accertato la sufficienza della sua capacità economica, valorizzando la disponibilità personale, la co-sponsorizzazione paterna, la liceità e tracciabilità dei fondi e il mantenimento del rapporto di lavoro da remoto. Il nuovo diniego, fondato sulla mancata legalizzazione di documenti e sul riesame della provvista economica, avrebbe quindi violato il vincolo conformativo posto dalla sentenza, che impediva una nuova decisione negativa sulla base delle medesime risultanze istruttorie. In via subordinata, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di diniego e il difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto al rischio migratorio.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso per ottemperanza sia i motivi aggiunti e ha negato le misure interinali. La sentenza ottemperanda aveva accertato la sufficienza del requisito economico sulla base degli atti allora conosciuti e aveva vietato all'amministrazione di introdurre, dopo l'annullamento, motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria originaria. Tuttavia, nel riesame l'amministrazione ha rinnovato l'istruttoria in contraddittorio con il richiedente, anche mediante colloquio consolare, facendo emergere nuovi elementi: incongruenze nei flussi finanziari, una partita di giro tra il datore di lavoro a Dubai, un amico intermediario e il conto del fratello in Pakistan, nonché l'assenza di documentazione bancaria e di spiegazioni convincenti. Tali circostanze sopravvenute non erano coperte dal giudicato e rendevano la nuova motivazione autonoma rispetto a quella del provvedimento annullato; la contestazione avrebbe dovuto essere svolta puntualmente, anche mediante autonoma impugnazione con rito ordinario, e non soltanto nell'ambito dell'ottemperanza. Il motivo sull'omesso preavviso di diniego è stato respinto perché, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'art. 4 TUIMM, l'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. È stato respinto anche il motivo relativo al rischio migratorio: la valutazione diplomatica si fondava su indici oggettivi di inattendibilità della finalità dichiarata di viaggio e rientrava nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, non essendo stato dimostrato un chiaro travisamento dei fatti o un difetto istruttorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Dopo l'annullamento giurisdizionale l'amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato; la regola non è stata ritenuta applicabile al procedimento di visto per effetto dell'art. 4, comma 7-bis, TUIMM.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    L'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.

    Esclude l'applicazione del preavviso di diniego ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per verificare il rispetto della sentenza precedente; la nuova valutazione amministrativa, fondata su elementi sopravvenuti, non è stata ritenuta elusiva del giudicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudicato di annullamento vincola l'amministrazione nel riesercizio del potere con riguardo alle risultanze istruttorie già esaminate e ai motivi ostativi che erano già emersi o avrebbero dovuto essere considerati nel procedimento annullato, ma non impedisce una nuova istruttoria dalla quale emergano circostanze oggettive e ulteriori, non coperte dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il nuovo provvedimento amministrativo contiene una motivazione autonoma fondata su elementi istruttori sopravvenuti o non precedentemente esaminati, la contestazione della legittimità di tali nuovi elementi deve essere proposta con specifica impugnazione, anche mediante il rito ordinario, e non può esaurirsi nella mera deduzione di violazione o elusione del giudicato.
  • Nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, l'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica in forza dell'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998; pertanto l'amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di diniego.
  • La valutazione dell'amministrazione diplomatica sulla genuinità della provvista economica e sull'attendibilità della finalità dichiarata di viaggio è espressione di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale può incidere solo in presenza di un chiaro travisamento dei fatti, di un difetto istruttorio o di altri vizi manifesti.
  • In presenza di incongruenze oggettive nei flussi finanziari, non adeguatamente spiegate o documentate dal richiedente, l'amministrazione può fondare su tali elementi un giudizio di inattendibilità della domanda di visto, ferma restando la necessità che la valutazione sia ancorata a dati istruttori concreti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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