Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Due clienti avevano convenuto la banca chiedendo la nullità del contratto di gestione patrimoniale denominato "Linea di gestione Condor 222", stipulato fuori sede nel 2000 con l'originaria banca, con restituzione delle somme investite e risarcimento dei danni. Sostenevano di non aver ricevuto un'informazione adeguata sul diritto di recesso, sulle caratteristiche e sui rischi della gestione, né sulle successive modifiche unilaterali della strategia di investimento e sulle perdite subite. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la clausola sul recesso fosse sufficientemente chiara, che non fosse richiesta una specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. e che, pur essendo stata modificata la gestione rispetto a quella pattuita, non vi fosse prova del nesso causale tra tale condotta e il danno. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: violazione degli artt. 21 e 30 TUF per la forma dell'informativa sul recesso; violazione delle stesse norme per asserita insufficienza e non univocità dell'informazione; violazione dell'art. 1341 c.c. per mancata specifica approvazione della clausola di recesso; violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. per omessa considerazione della mancata comunicazione della modifica gestionale; violazione delle norme Consob e dell'art. 7 del contratto per la modifica unilaterale della strategia; violazione dell'art. 1711 c.c. per esclusione dell'eccesso di mandato; violazione dell'art. 23, comma 6, TUF e delle norme sulla gestione patrimoniale per l'erronea esclusione del nesso causale e per non aver applicato la presunzione a favore dell'investitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello sia sulla validità e chiarezza dell'informativa sul diritto di recesso sia sulla non necessità di specifica approvazione della clausola, oltre che sull'esclusione dell'eccesso di mandato ex art. 1711 c.c. Ha invece accolto parzialmente il settimo motivo, affermando che, una volta accertato l'inadempimento della banca per violazione degli obblighi informativi e per la modifica unilaterale della strategia di investimento, non poteva essere negato il nesso causale con il danno sulla base della sola impossibilità di accertamento in concreto: l'art. 23, comma 6, TUF pone infatti a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di non aver potuto evitare il danno. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dell'accoglimento parziale del settimo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi di investimento; non impone, però, forme grafiche speciali per l'informativa sul recesso

  • art. 30, commi 6 e 7, d.lgs. n. 58 del 1998

    prevede l'indicazione della facoltà di recesso nel contratto fuori sede e la sospensione dell'efficacia per sette giorni, ma non richiede evidenziazione grafica o particolare forma redazionale

  • art. 36 regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    impone al promotore di illustrare all'investitore la facoltà di recesso, ma non prescrive specifiche modalità grafiche della clausola

  • art. 5 d.lgs. n. 50 del 1992

    richiamato in comparazione per evidenziare che quella disciplina imponeva invece forme e modalità specifiche, non estensibili analogicamente al caso dei servizi di investimento

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50 del 1992

    esclude l'applicabilità del decreto ai contratti relativi a valori mobiliari

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    la specifica approvazione è richiesta solo per clausole unilateralmente predisposte e vessatorie; non serve quando la clausola di recesso è bilaterale o a favore del contraente debole

  • art. 115 c.p.c.

    censura non idonea a scalfire la decisione di merito sul punto della mancata comunicazione della modifica gestionale

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta omissione di pronuncia non sussiste perché la Corte d'appello ha esaminato la modifica della strategia gestionale

  • art. 24 d.lgs. n. 58 del 1998

    nel servizio di gestione di portafogli impone di attenersi alle caratteristiche della gestione pattuita e alle istruzioni del cliente

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    nei giudizi risarcitori per servizi di investimento pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, operando come presunzione a favore dell'investitore sul nesso causale

  • art. 1711 c.c.

    l'eccesso di mandato richiede che il mandatario persegua uno scopo incompatibile con quello del mandante; il mero scostamento dalle istruzioni non basta

  • artt. 28, 29, 37, 38, 41, 42, 43 regolamento Consob n. 11522 del 1998

    richiamati dagli investitori come parametri degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario; la Corte li valorizza soprattutto in relazione al dovere di informazione e alla coerenza della gestione con il profilo pattuito

Massime di principio

  • Nell'offerta fuori sede di strumenti e servizi di investimento, l'informativa sul diritto di recesso deve essere chiara e comprensibile, ma la legge non impone, salvo espresso previsione, particolari accorgimenti grafici o una forma redazionale speciale della clausola.
  • Le norme che introducono oneri formali speciali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a contratti o settori diversi da quelli espressamente regolati.
  • La clausola che attribuisce il diritto di recesso alla parte debole o comunque in modo bilaterale non richiede la specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c., poiché tali norme riguardano le clausole vessatorie predisposte unilateralmente e idonee a creare un significativo squilibrio contrattuale.
  • Nel contratto di gestione patrimoniale l'intermediario deve attenersi alle caratteristiche della linea di investimento concordata con il cliente; la discrezionalità gestionale non consente di modificare unilateralmente la strategia senza informarne il cliente.
  • Ai fini della responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi, l'art. 23, comma 6, TUF opera in senso favorevole all'investitore: una volta accertata la violazione, spetta all'intermediario dimostrare di aver usato la specifica diligenza richiesta e di non aver potuto evitare il danno.
  • L'esclusione dell'eccesso di mandato non elimina la possibile responsabilità contrattuale del gestore per scelte d'investimento non coerenti con il contratto e per l'omessa informazione al cliente.
  • Nel giudizio di risarcimento dei danni da servizi di investimento, il nesso causale non può essere negato con una mera affermazione di incertezza: occorre verificare controfattualmente se, rispettando la strategia concordata e i doveri informativi, il danno poteva essere evitato o ridotto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaMandatoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.