Sentenza n. 542/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6771/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 17.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 23079/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6771/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 previsto per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero all’erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 1.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dato prova dell’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso infruttuosamente e non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e la carenza di fondi o di cassa non potrà costituire impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., un’astreinte pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento, spontaneo o commissariale, con limite massimo del 10% dell’importo dovuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando obbliga una pubblica amministrazione a conformarsi alla decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il giudice rileva il rispetto delle disposizioni processuali relative al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell’esecuzione; nel caso concreto il termine risultava inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato anche in relazione ai contratti a tempo determinato della ricorrente.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l’utilizzo dell’astreinte quale strumento di pressione sull’amministrazione inadempiente.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della copia conforme del provvedimento giudiziario costituisce adempimento rilevante ai fini dell’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale ai fini dell’esecuzione.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Quando il giudicato non sia stato adempiuto e l’amministrazione non fornisca prova dell’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento: il commissario deve adottare gli atti contabili necessari a rendere possibile il pagamento.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l’adempimento e fino all’effettiva esecuzione, spontanea o commissariale.
- La misura dell’astreinte deve essere non manifestamente iniqua e proporzionata alla funzione compulsiva; è pertanto necessario fissare un limite massimo, individuabile nel caso concreto nel 10% dell’importo dovuto, per evitare che la penalità si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere: fino all’effettiva sostituzione nell’esecuzione permane un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 23/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →