Sentenza n. 721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 852 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Calabria che aveva deciso la controversia sull'esclusione dalla gara; nel merito, esclusione per omessa indicazione dei costi della manodopera e mancata impugnazione dell'aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concorrente ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Calabria relativa alla sua esclusione da una procedura di gara. Nel corso del giudizio d'appello ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia. La stazione appaltante ha evidenziato, inoltre, che l'appellante non aveva impugnato il successivo provvedimento di aggiudicazione della gara. Ai fini della regolazione delle spese, il Consiglio di Stato ha comunque esaminato sommariamente il merito, rilevando che l'esclusione era stata disposta perché l'offerta economica non conteneva la specifica indicazione dei costi della manodopera, richiesta dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023. L'appellante contestava, in sostanza, la possibilità di inserire tale voce nel modello predisposto dalla stazione appaltante, che non prevedeva uno spazio dedicato; il modello era tuttavia editabile, come dimostrato dall'inserimento del logo della stessa concorrente nell'offerta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Ha inoltre rilevato che l'aggiudicazione non era stata impugnata. Ai fini della soccombenza virtuale e della liquidazione delle spese, ha ritenuto l'appello comunque non fondato: l'esclusione era legittima perché i costi della manodopera devono essere specificamente indicati nell'offerta economica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023. L'assenza di uno spazio apposito nel modello non aveva determinato alcuna situazione di incertezza o impossibilità oggettiva, poiché il modello era modificabile e la concorrente vi aveva inserito il proprio logo. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene carenza di interesse alla decisione.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Impone l'indicazione specifica dei costi della manodopera nell'offerta economica, a pena di esclusione; l'obbligo opera anche quando il modello predisposto dalla stazione appaltante non contiene uno spazio dedicato, se il modello è editabile e non rende oggettivamente impossibile l'inserimento.
Massime di principio
- La dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può esaminare sommariamente il merito della controversia anche dopo avere dichiarato l'improcedibilità, per stabilire a quale parte imputare le spese.
- Nelle procedure di gara, l'omessa specifica indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica comporta l'esclusione quando tale indicazione sia richiesta dalla legge e non sussista un'oggettiva impossibilità di inserirla.
- L'assenza, nel modello di offerta economica, di uno spazio espressamente dedicato ai costi della manodopera non esclude la legittimità dell'esclusione se il modello è editabile e consente concretamente l'inserimento della voce richiesta.
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