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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Spese giudiziali - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che la Commissione Tributaria compensasse in tutto o in parte le spese di giudizio nonostante l'assenza di soccombenza reciproca, fondando la richiesta su ‘‘gravi ed eccezionali ragioni’’; fra le circostanze invocate rilevava la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione in primo grado.

La decisione

La Commissione ha ritenuto ammissibile la compensazione delle spese (in tutto o in parte) alla luce del nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992: la compensazione è possibile solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La mancata costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione è stata considerata idonea, a seconda dei casi e se motivato, a integrare tali gravi ed eccezionali ragioni; pertanto la domanda del ricorrente è stata accolta (totalmente o parzialmente) purché il giudice abbia fornito motivazione specifica.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 15 comma 2

    La norma stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o se sussistono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; impone dunque un onere motivazionale al giudice per statuire la compensazione.

  • d.lgs. 156/2015, art. 9 comma 1 lett. f

    Modifica il citato art. 15 del d.lgs. 546/1992 applicabile ai processi iniziati dal 1° gennaio 2016; conferisce efficacia temporale alla disciplina restrittiva della compensazione e rende legittima la considerazione della mancata costituzione dell'Agente della Riscossione come possibile elemento di grave ed eccezionale ragione.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese in materia tributaria non è più automatica né riconoscibile liberamente: è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o quando il giudice trovi motivazioni gravi ed eccezionali, che devono essere esplicitamente indicate nella decisione.
  • La mancata costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione può costituire, da sola o insieme ad altri elementi, una delle ‘‘gravi ed eccezionali ragioni’’ giustificative della compensazione, ma non produce automaticamente il diritto alla compensazione; il giudice deve valutare la gravità, il nesso causale e la proporzionalità dell'evento rispetto alle spese.
  • Il potere di compensare è discrezionale ma vincolato dall'obbligo di motivazione: una decisione che disponga la compensazione senza adeguata motivazione è suscettibile di impugnazione.
  • Nei giudizi instaurati dal 1° gennaio 2016 in poi il contributo dell'operato processuale dell'Agente della Riscossione (costituzione, condotta processuale, motivi dell'assenza) assume rilievo probatorio e valutativo nella decisione sulla ripartizione delle spese.
  • In situazioni analoghe il ricorrente dovrebbe specificamente dedurre e documentare gli elementi che rendono l'assenza o la condotta della controparte ‘‘grave ed eccezionale’’ (es. mancata difesa su questioni decisive, comportamento dilatorio, violazione di obblighi procedurali), e chiedere espressamente la compensazione con adeguata motivazione giudiziale.

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