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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31738/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto al ricalcolo della base di calcolo della quota B del trattamento pensionistico già liquidato dalla gestione speciale ex ENPALS/INPS, con esclusione del massimale previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971. La corte territoriale aveva però accolto solo parzialmente l'eccezione di decadenza, limitandola alla domanda relativa a un supplemento di pensione liquidato dopo l'entrata in vigore della novella del 2011 e ai ratei anteriori al triennio, mentre aveva respinto sia la prescrizione quinquennale sia quella decennale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal d.l. n. 98/2011, sostenendo che la domanda fosse integralmente soggetta a decadenza; secondo, violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continui a operare anche nel calcolo della quota B per i lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, nel merito, ha resistito all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ritenendola infondata. Ha poi accolto entrambi i motivi dell'INPS: quanto alla decadenza, ha ribadito che, nelle domande di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza introdotta dal d.l. n. 98/2011 opera solo sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale, non sull'intera pretesa di ricalcolo; quanto al merito, ha affermato il principio consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, permane il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo stato abrogato né incompatibile con la disciplina successiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Il termine di decadenza introdotto dalla novella del 2011 per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito si applica anche a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma; nelle domande di riliquidazione incide solo sui ratei anteriori al triennio, non sull'intero diritto al ricalcolo.

  • art. 47 bis del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    È stata esclusa, nel caso concreto, l'operatività della prescrizione quinquennale invocata dall'INPS, ma la Corte di cassazione non fonda su tale profilo la decisione di accoglimento, essendo dirimente la disciplina della decadenza e il merito sulla quota B.

  • art. 12 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    Il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile permane e va applicato anche nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo; la parte eccedente la soglia non va considerata nel calcolo.

  • art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    Il richiamo normativo non vale a eliminare il massimale di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971; la disciplina successiva non è incompatibile con il limite retributivo, che resta coessenziale al sistema.

  • art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Il rinvio dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 è circoscritto al comma 1, relativo alle aliquote di rendimento, e non si estende al comma 2, che salva i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti.

  • art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    La Corte richiama la distinzione tra quota A, relativa alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità successive, per inquadrare la controversia sul permanere del massimale nella sola quota B.

  • art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    La novella ha introdotto la decadenza per le azioni di adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o di pagamento di accessori del credito, con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione per la decisione dell'ordinanza.

  • art. 38 Cost.

    È richiamato per affermare che l'interpretazione estensiva della decadenza sull'intero diritto al ricalcolo potrebbe vanificare il diritto alla pensione e porsi in contrasto con la tutela costituzionale della prestazione previdenziale.

Massime di principio

  • Nelle domande giudiziali di riliquidazione di prestazioni previdenziali già parzialmente riconosciute, la decadenza sopravvenuta non travolge l'intera pretesa sostanziale, ma opera sui soli ratei maturati anteriormente al termine triennale previsto dalla legge.
  • Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto isolate dal decisum, ma sull'unità minima della decisione; la censura di uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione decisa.
  • Nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il massimale retributivo previsto dalla disciplina speciale continua a operare se non risulta espressamente abrogato e se è compatibile con il sistema normativo successivo.
  • Il rinvio operato dalla normativa successiva va interpretato in modo restrittivo quando il suo tenore testuale richiama solo alcuni commi di una disposizione precedente e non anche quelli che conservano limiti massimi alla retribuzione pensionabile.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaPrescrizione

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