Cassazione Civile, Ordinanza n. 19281/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
I proprietari di un immobile hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla loro abitazione a causa di infiltrazioni provenienti dalla conduttura fognaria comunale. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna del Comune al pagamento di una somma modesta. Il Comune aveva poi ottenuto in appello la riforma della decisione e il rigetto della pretesa risarcitoria, sul rilievo che il tratto di rete da cui derivavano le infiltrazioni fosse un pozzetto di collegamento realizzato dai proprietari stessi, posto sotto il marciapiede comunale ma non ricompreso nella custodia dell'ente. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che il pozzetto, trovandosi sotto il marciapiede comunale, dovesse ritenersi nella custodia del Comune, con conseguente responsabilità dell'ente per il cattivo funzionamento e i danni prodotti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il principio invocato dai ricorrenti sulla responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa, poiché la sentenza impugnata aveva accertato in fatto che il pozzetto responsabile delle infiltrazioni era stato realizzato dai proprietari e si trovava nel punto di innesto della rete privata nella rete pubblica, quindi fuori dalla custodia del Comune. Secondo la Corte, tale accertamento di merito, congruamente motivato e non sindacabile in cassazione, escludeva il presupposto essenziale della responsabilità ex art. 2051 c.c., ossia l'appartenenza del tratto di tubazione dannoso alla sfera di custodia dell'ente. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per l'alternanza degli esiti nei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
la responsabilità del custode presuppone che la cosa dalla quale deriva il danno rientri nella sua custodia; se il tratto della rete fognaria causativo del pregiudizio non è nella sfera di custodia del Comune, la domanda risarcitoria non può essere accolta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
richiamati ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il bene o il tratto di impianto da cui è derivato il danno rientrava nella custodia del convenuto; in mancanza di tale presupposto la domanda va rigettata.
- La circostanza che un bene o impianto sia materialmente collocato su suolo pubblico non basta, da sola, ad attribuirne la custodia o la proprietà all'ente pubblico, se il tratto causativo appartiene alla rete privata o è stato realizzato dal danneggiato.
- L'accertamento di merito sulla riconducibilità del tratto di impianto alla custodia di un soggetto e sulla localizzazione del punto di innesto tra rete privata e rete pubblica non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Il concorrente apporto causale di un terzo può incidere eventualmente nei rapporti interni di regresso, ma non è dirimente nei confronti del danneggiato se non integra un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19208/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19209/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19210/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19211/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19212/2022 del 15/06/2022
- ordinanza_civile · 15 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2022 del 15/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →