Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2259/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei n. 63.762 candidati approvata il 17.3.2025 e pubblicata sul Portale “inPA”e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025, relativa alla valutazione dei soli titoli per l’ammissione alla prova scritta del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 5.5. in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; - dell’elenco dei n. 10.151 candidati ammessi a sostenere la prova scritta approvato il 17 marzo 2025 e pubblicato Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025 del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova nonostante i 6 punti a lui spettanti a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; - dell’avviso denominato “Istanze di riesame -Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli” pubblicato il 18.4.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui quest’ultimo comunicava che la Commissione, nella seduta del 16.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato in pari data, passati dunque da n. 10.151 a n.10.163 candidati, nella parte in cui, rigettando implicitamente l’istanza di correzione del punteggio trasmessa dal ricorrente con pec del 21.3.2025, non gli ha attribuito il punteggio di 6 spettante a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti e, di conseguenza, non lo ha inserito nell’elenco aggiornato dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta; - dell’avviso denominato “diario d’esame e sedi” pubblicato il 22.4.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui quest’ultimo pubblicava l’elenco denominato “allegato 1” di convocazione dei candidati alla prova scritta del 16.5.2025, riportando la divisione dei candidati divisi per le varie sedi di residenza, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova; - della nota trasmessa a mezzo pec il 24.4.2025, mercé la quale l’Ufficio III – Concorsi ed inquadramenti del Ministero della Giustizia, in relazione all’istanza di modifica/correzione del punteggio inviata dal ricorrente il 21.3.2025, comunicava che la Commissione esaminatrice nella sessione del 16.4.2025, verbale n.13, non aveva accolto la richiesta confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato; - del verbale n. 13 del 16.4.2025 della Commissione esaminatrice, ancorché non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota sub d), nella parte in cui non ha accolto la richiesta di correzione del punteggio del ricorrente confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato, in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; - se e per quanto occorra e in parte qua, dei verbali della commissione di gara del 12.11.2024 e 16.12.2024, ancorché non conosciuti dal ricorrente ma richiamati nella nota sub d), e del conseguente allegato denominato “criteri applicati dalla commissione per l’esame delle domande pervenute” pubblicato il 19.3.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui venivano predeterminati i criteri per l’esame da parte della Commissione dei titoli delle domande pervenute; - se e per quanto occorra, dell’avviso denominato “Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli” pubblicato il 30.4.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui comunicava che la Commissione, nella seduta del 30.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, con i successivi aggiornamenti, passati dunque a n. 10.164 candidati; - di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente. e per l’accertamento - del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovverosia per il titolo di studio ed il voto di esame effettivamente conseguito/posseduto presso l’istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo in graduatoria di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente diritto all’inserimento nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’imminente prova scritta del 16.5.2025 del concorso in esame; per riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 dicembre 2025, per l’annullamento a) della graduatoria finale di merito, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (ed allegata al relativo verbale) e validata con il decreto sub a), non pubblicata, relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall’On.le Collegio adito, non è stato disposto l’inserimento del ricorrente con l’attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l’espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20); b) della graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (allegata al relativo verbale), nonché validata dal Direttore Generale con specifico decreto prot. n. 13630/2025, pubblicata il 12 novembre 2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente - relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall’On.le Collegio adito, non è stato disposto l’inserimento del ricorrente con l’attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l’espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20), sebbene tra i vincitori ed idonei risultano ammessi candidati, non in possesso di titolo di riserva ex lege, che hanno totalizzato il punteggio inferiore di 48,5; c) del verbale dell’11.12.2025, con cui la Commissione esaminatrice approvava la graduatoria definitiva di merito e la graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, nella parte in cui, sciogliendo la riserva sul candidato Francesco Garau Finore, rilevava in guisa parzialmente inesatta che lo stesso “è stato ammesso alla prova scritta con riserva con punteggio di 5.5”, così deliberando di non includerlo, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall’On.le Collegio adito, nella graduatoria di merito (e quindi in quella dei vincitori) sul presupposto che “il giudizio TAR è ancora sub judice”; d) quatenus opus e in parte qua del decreto prot. n. 13630 del 12 novembre 2025, con cui il Direttore Generale ha validato la graduatoria definitiva di merito e quella dei vincitori ed idonei approvata dalla Commissione di Gara nella seduta dell’11 novembre 2025; e) quatenus opus della nota prot. n. 235361 del 27 novembre 2025, con cui l’Amministrazione resistente riscontrava l’istanza di accesso agli atti del 14 novembre 2025, nella parte in cui in relazione alla richiesta del candidato Garau Finore di prendere visione della graduatoria di merito precisa che “in ragione del fatto che il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null’altro, la Commissione, con verbale dell’11.11.2025 ha ritenuto di non inserire il sig. GARAU FINORE in graduatoria”, attribuendo al ricorrente, il punteggio totale di 48,5, con soli 5,5 punti assegnati alla valutazione dei titoli; f) quatenus opus della nota prot. n. 240440 del 4 dicembre 2025, con cui il Ministero resistente trasmetteva gli atti richiesti con l’istanza di accesso agli atti del 14 novembre 2025, nella parte in cui, con riferimento alla richiesta del candidato relativa al calcolo ed attribuzione del punteggio a lui riconosciuto dalla Commissione di gara, precisa che “il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null’altro, la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non dover procedere al calcolo del punteggio complessivo del ricorrente finalizzato all’inclusione nella graduatoria di merito”; g) quatenus opus e in parte qua, del decreto prot. n. 14567 del 28 novembre 2025 e dell’elenco ad esso allegato, con cui il Direttore Generale ha disposto l’assunzione in servizio dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta delle sedi tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025; h) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente; e per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovverosia per il titolo di studio ed il voto di esame realmente conseguito/posseduto presso l’istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserito dall’Amministrazione resistente nelle graduatorie di merito e dei vincitori ed idonei medio tempore approvate e validate, con il punteggio complessivo di 49 punti ottenuto dalla sommatoria dei tre punteggi (6+23+20), derivanti rispettivamente dall’esito della corretta valutazione dei titoli e dell’espletamento delle due ulteriori prove concorsuali espletate e superate.

Giustizia amministrativa202505599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale relativi alla valutazione dei titoli, all'ammissione alla prova scritta e alle graduatorie finali, nella parte in cui al ricorrente sono stati attribuiti 5,5 anziché 6 punti e non è stato inserito nelle graduatorie finali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi alla prova scritta, gli avvisi di aggiornamento delle graduatorie, il diniego della Commissione esaminatrice alla richiesta di rettifica del punteggio, i verbali della Commissione e gli atti conseguenti. Ha dedotto di possedere un titolo di studio e una votazione che avrebbero dovuto comportare l'attribuzione di 6 punti, anziché 5,5, con conseguente ammissione alla prova scritta. Con motivi aggiunti del 9 dicembre 2025 ha impugnato la graduatoria finale di merito, la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei, gli atti di validazione e di assunzione dei vincitori, nonché gli atti con cui l'Amministrazione ha ritenuto di non doverlo inserire nelle graduatorie, nonostante egli avesse sostenuto e superato le prove in via cautelare, conseguendo un punteggio complessivo prospettato di 49 punti. La questione esaminata dall'ordinanza non riguarda ancora la fondatezza dei motivi sostanziali, ma la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente nella graduatoria finale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e idonei collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto al ricorrente, in quanto controinteressati. Considerato l'elevato numero degli interessati e la particolare difficoltà della notificazione ordinaria, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza, insieme agli avvisi e all'elenco nominativo dei controinteressati. Sono state prescritte specifiche modalità di pubblicazione, mantenimento online della documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado, attestazione dell'avvenuta pubblicazione e collegamento dalla home page del sito. Gli adempimenti devono essere compiuti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; l'omissione comporta l'improcedibilità del ricorso. Il TAR ha rinviato la discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti all'udienza pubblica del 16 settembre 2026. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente, con separato provvedimento collegiale.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; l'ordinanza ne prescrive contenuti, modalità e termini.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di motivi aggiunti, viene impugnata una graduatoria finale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente, in quanto potenziali controinteressati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; il giudice deve prescrivere le modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso e degli atti essenziali.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso e dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e degli avvisi informativi, nonché la permanenza online della documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.
  • Il mancato compimento degli adempimenti di pubblicazione nel termine perentorio stabilito dal giudice, o il mancato deposito tempestivo della relativa prova, comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.