Cassazione Penale, Sentenza n. 10646/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per bancarotta distrattiva in concorso e bancarotta documentale semplice. In particolare il capo contestava la cessione, in data 07/10/2014, di porzioni di fabbricato dalla società fallita Edi G. di Gavazzoli fratelli s.n.c. all'impresa individuale della moglie dell'imputato per un prezzo pattuito di euro 200.000, effettivamente versati per soli euro 612 e per il residuo mediante accollo da parte dell'acquirente di mutui ipotecari a carico della fallita, senza effetto liberatorio. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per mancata prova del dolo (sosteneva al più colpa/imperizia e non volontà di ledere i creditori); 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), ritenendo illogico concedere il minimo edittale ma negare le attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: il primo motivo è stato ritenuto reiterativo di censure già proposte in appello e privo della specificità richiesta; i giudici hanno confermato che gli elementi probatori (discrepanza tra valore reale e valore dichiarato di un immobile; mancato versamento del prezzo pattuito e accollo dei mutui senza effetto liberatorio e senza consenso della banca) sono idonei a dimostrare la distrazione dal patrimonio e, per analogia con giurisprudenza consolidata, il dolo richiesto per la bancarotta distrattiva. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'applicazione del minimo edittale non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali richiedono elementi positivi e non sono un diritto derivante dal mero mancato emendamento della personalità.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti formali della esposizione dei motivi di gravame; la Corte ritiene il motivo reiterativo e non conforme ai requisiti di specificità previsti
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 conv. con L. 18/12/2020, n.176
Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nei procedimenti innanzi alla Corte
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche
La Corte ricorda che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di segno favorevole e non deriva automaticamente dall'applicazione del minimo edittale
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio normativo per la determinazione della pena; la Corte osserva che la valutazione delle attenuanti e del quantum pena è discrezionale e richiede elementi specifici
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018 (Esposito)
Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018
Nella giurisprudenza citata si afferma che la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, con accollo del mutuo che non libera il debitore, integra la fattispecie di bancarotta per distrazione per la 'perdita secca' subita dalla società fallita; la Corte applica tale principio al caso di specie
Massime di principio
- La cessione di beni della società fallita a titolo apparente di vendita ma senza effettivo corrispettivo in denaro, se effettuata tramite accollo di mutui da parte dell'acquirente che non libera la società, può integrare la bancarotta distrattiva perché provoca una 'perdita secca' del patrimonio sociale.
- L'accollamento di mutui/altri debiti da parte dell'acquirente non è idoneo a costituire corrispettivo liberatorio se non determina la liberazione del debitore originario o non è effettuato con il consenso della banca; in tal caso l'operazione può essere considerata un atto di disposizione ingiustificata.
- Per provare il dolo nel reato di bancarotta distrattiva la Corte può desumere l'elemento soggettivo da circostanze di fatto (modalità dell'operazione, mancato pagamento, diversità tra valore reale e prezzo pattuito), non è sempre necessario un'ulteriore dichiarazione esplicita di volontà dolosa.
- Le censure ripropositive in cassazione che siano semplicemente reiterative di argomentazioni sollevate e decise in grado di appello sono spesso dichiarate inammissibili per carenza di specificità.
- L'applicazione del minimo della pena non comporta automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), perché il loro riconoscimento richiede elementi positivi che giustifichino effettivamente la diminuzione.
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