Ordinanza n. 802/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento -del diritto del ricorrente all'accantonamento degli importi dovuti a titolo di premio di permanenza in servizio cd “premio antiesodo” istituito dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, con previsioni poi confluite nell'art. 2261 COM, (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) maturati e non riscossi (oggi) per il superamento del limite di 45 anni; che dovranno essere corrisposti al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, negato dall'Amministrazione di appartenenza invocando l'art. 1, co. 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha abrogato, tra l'altro, il citato art. 2261 c.o.m; -se del caso previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art 1 commi 261 e 735, della legge 23.12.2014, n.190 nella parte in cui hanno abrogato l'art.2261 del D.Lgs. 15.03.2010, n.66 - in relazione agli artt.3, 23, 24, 111 e 117 della Costituzione, del diritto patrimoniale dei ricorrenti a percepire, come previsto dall'art.2261, comma 1 o comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n.66;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'Amministrazione di accantonare e corrispondere gli importi maturati a titolo di premio di permanenza in servizio per il superamento del limite di 45 anni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'accantonamento degli importi dovuti a titolo di premio di permanenza in servizio, istituito dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2000, n. 42 e successivamente confluito nell'art. 2261 del codice dell'ordinamento militare, maturati ma non riscossi per il superamento del limite di 45 anni e da corrispondere al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio. L'Amministrazione ha negato il beneficio richiamando l'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 2261 del codice dell'ordinamento militare. Il ricorrente ha inoltre prospettato, ove necessario, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 261 e 735, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui hanno abrogato l'art. 2261 del codice dell'ordinamento militare, in relazione agli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accertamento né si è pronunciato sulla questione di legittimità costituzionale. Ritenendo necessario acquisire elementi per la decisione, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando al Ministero della Difesa di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere. L'ordinanza è stata adottata per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando anche l'art. 1 c.p.a. e l'art. 2, comma 2, c.p.a. Le generalità della parte sono state oscurate.
Norme richiamate
art. 1 l. 28 febbraio 2000, n. 42
Norma istitutiva del premio di permanenza in servizio cd. premio antiesodo.
art. 2261 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Previsione del codice dell'ordinamento militare invocata quale fondamento del diritto al premio; la disposizione è stata successivamente abrogata secondo quanto dedotto nel ricorso.
art. 1, commi 261 e 735, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni indicate come abrogative dell'art. 2261 del codice dell'ordinamento militare e della cui legittimità costituzionale il ricorrente chiede eventualmente la valutazione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per ordinare all'Amministrazione il deposito degli atti e dei documenti necessari alla decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento, degli atti del procedimento e degli ulteriori chiarimenti o documenti utili.
artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.
Parametri costituzionali indicati dal ricorrente per la prospettata questione di legittimità costituzionale; l'ordinanza non ne valuta la rilevanza o la non manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Quando gli atti disponibili non consentono di decidere la domanda di accertamento proposta contro una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere ordinati per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, fissando all'amministrazione un termine perentorio processuale indicato nell'ordinanza per il deposito della documentazione richiesta.
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