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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23085/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’inerzia dell’Amministrazione finanziaria nel pagare le spese giudiziali liquidate in favore di un contribuente con precedente sentenza della commissione tributaria. Il contribuente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti alla CTP. Il giudice dell’ottemperanza, invece di limitarsi a rendere effettivo il comando giudiziale, ha dichiarato estinto il credito del contribuente per compensazione legale con un controcredito vantato dall’Agenzia, ritenendo la compensazione operante di diritto e dichiarando cessata la materia del contendere. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 1242 c.c., per avere applicato la compensazione in sede di ottemperanza; violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, perché il giudice dell’ottemperanza non potrebbe attribuire contenuti nuovi o ulteriori rispetto a quelli risultanti dal giudicato. La Corte ha ritenuto i motivi fondati, ravvisando un error in procedendo, poiché il giudice tributario dell’ottemperanza non può dichiarare la compensazione del credito accertato in sentenza quando ciò richieda un accertamento ulteriore del controcredito del Fisco non coperto da giudicato e non incontestato dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l’ordinanza della CTP di Parma e ha rinviato alla stessa commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata ritenuta erronea perché il giudice dell’ottemperanza ha superato i limiti del giudicato e della propria cognizione dichiarando la compensazione in assenza di un accordo tra le parti o di un controcredito già coperto da giudicato.

Norme richiamate

  • art. 1242 c.c.

    La compensazione non può essere dichiarata in ottemperanza se presuppone un accertamento ulteriore del controcredito non già pacifico o coperto da giudicato; il giudice non può applicarla automaticamente fuori dai limiti del giudicato.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo il comando del giudicato tributario e consente solo gli accertamenti indispensabili a delimitare la portata precettiva della sentenza; il ricorso per cassazione avverso la decisione resa in ottemperanza può denunciare ogni error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma evocata dai motivi per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte qualifica i motivi come sostanzialmente denuncianti un error in procedendo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non svolge un’esecuzione coattiva in senso civilistico, ma deve rendere effettivo il comando della sentenza passata in giudicato, entro i confini dell’oggetto definito dal giudicato stesso.
  • Il giudice dell’ottemperanza può precisare e chiarire il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire, ma non può attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dal giudicato.
  • La compensazione di un credito riconosciuto dal giudicato con un controcredito del Fisco può essere dichiarata solo se non richiede un autonomo accertamento di sussistenza, liquidità, esigibilità e anteriorità del controcredito, oppure se le parti l’hanno già accettata o il controcredito è esso stesso coperto da giudicato.
  • In sede di impugnazione della decisione resa in ottemperanza tributaria è deducibile non soltanto la violazione delle norme sul procedimento di ottemperanza, ma ogni error in procedendo commesso dal giudice.
  • Quando la dichiarazione di estinzione del credito per compensazione presuppone un accertamento non consentito oltre il giudicato, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame nei limiti corretti della cognizione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompensazioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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