Cassazione Civile, Ordinanza n. 03452/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2008, una plusvalenza IRPEF derivante dalla cessione di due terreni lottizzati. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la decisione era stata riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto corretto l'accertamento dell'ufficio sul rilievo che non si trattasse di terreni edificabili, bensì di terreni lottizzati, il cui costo, ai fini della plusvalenza, va determinato ex art. 68, comma 2, TUIR in base al valore normale alla data di inizio della lottizzazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi avverso la sentenza di appello. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte privata ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione) ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e di avere integralmente versato le rate dovute, come documentato dai bollettini allegati.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e in relazione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193/2016, rilevando che l'integrale pagamento del debito erariale da parte della contribuente aveva determinato anche la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese di legittimità, ritenendo che il costo del processo resti assorbito dalla definizione agevolata, e ha negato il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 68, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per i terreni lottizzati acquisiti gratuitamente, il costo rilevante ai fini della plusvalenza è determinato in base al valore normale alla data di inizio della lottizzazione.
art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, se dichiarata dalla debitrice e seguita dall'integrale pagamento, comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
l. 1 dicembre 2016, n. 225
Norma di conversione del d.l. n. 193/2016 sulla definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
In presenza della definizione agevolata con integrale pagamento del debito erariale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la causa di definizione del giudizio è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi, accompagnata dall'integrale pagamento delle rate dovute, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e la cessazione della materia del contendere.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta collegata alla definizione agevolata del debito tributario, la decisione impugnata perde efficacia e non si provvede sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se la definizione del giudizio è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
- Per la determinazione della plusvalenza da cessione di terreni lottizzati acquisiti gratuitamente, il costo fiscalmente rilevante va riferito al valore normale alla data di inizio della lottizzazione.
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