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Sentenza

Sentenza n. 5575/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dal ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 Del Dgs 206/2007, come indicato nella tabella e per la condanna della medesima Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine ragionevole, preferibilmente non superiore a 30 giorni, con nomina di un Commissario ad acta

Giustizia amministrativa202504338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda presentata l'8 giugno 2024 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha sostenuto che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. In particolare, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, salva la necessità di integrazioni, da richiedere entro trenta giorni, con un termine complessivo massimo di quattro mesi. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento, l'ordine all'Amministrazione di provvedere entro un termine ragionevole, preferibilmente non superiore a trenta giorni, e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Applicando l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, il Collegio ha affermato che il termine è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con possibile estensione sino a quattro mesi ove siano necessarie integrazioni documentali. Poiché, alla data di proposizione del ricorso, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento finale e non risultavano elementi probatori contrari, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano il ricorso avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice amministrativo di accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale della pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, individuata nel Ministero competente.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero competente quale Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione o abilitazione professionale conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine assegnato in sentenza e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La natura massiva dei procedimenti amministrativi può giustificare l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine più ampio per l'adozione del provvedimento espresso, senza escludere l'accertamento dell'obbligo di provvedere già maturato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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