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Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1176/2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro, pubblicata in data 22/05/2025, notificata ai fini esecutivi munita di attestazione di conformità ex art. 474 e ss. cpc e art. 196 octies disp. att. cpc in data 28/05/2025, divenuta definitiva giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale di Torre Annunziata in data 11/11/2025.

Giustizia amministrativa202506196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1176/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.678,10 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.678,10 oltre accessori di legge. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 28 maggio 2025 ed era divenuto definitivo, come certificato dal Tribunale di Torre Annunziata l'11 novembre 2025. Nonostante i solleciti e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il pagamento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile. Ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, poiché erano stati depositati il titolo esecutivo e la certificazione del passaggio in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che l'inadempimento del Ministero era pacifico e non contestato e che l'Amministrazione non aveva fornito prova del pagamento né giustificazioni per l'inerzia. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza e gli ha ordinato di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, € 1.678,10 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e gli ulteriori accessori e spese riconosciuti nel titolo. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà porre in essere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento; l'assenza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre dinanzi al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini dell'azione di ottemperanza, il deposito del titolo giudiziale e della documentazione attestante il passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta è qualificato come ausiliario del giudice ed è investito dei poteri necessari all'esecuzione del comando giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Fondano l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali, quale presupposto dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo e la certificazione del passaggio in giudicato siano depositati e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva contro una pubblica amministrazione.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di prova del pagamento consentono al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli i poteri necessari per compiere anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • L'esaurimento delle disponibilità di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato: l'Amministrazione e il commissario devono adottare le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio, per reperire le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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